I NEMICI DEGLI
ANIMALI Approfondimenti:
Campagna: Distruggere Parrelli!
Link: Campagna
SHAC
Link: Campagna
ChiudereMorini
LA NUOVA LEGGE CONTRO IL
MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI? UN PASSO INDIETRO DI 20 ANNI!
LEGGE 189/2004: GLI ANIMALI
HANNO BISOGNO DI UNA LEGGE CHE LI TUTELI COME ESSERI VIVENTI,
NON CHE TUTELI IL SENTIMENTO CHE PROVIAMO PER LORO
Scarica la PETIZIONE POPOLARE, stampala
e raccogli le firme inviando poi il tutto all'indirizzo segnalato.
la petizione NON HA scadenza, aiutaci a far modificare la legge
contro il MALTRATTAMENTI degli animali che NON li tutela!
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la petizione (psd)
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ASSOCIAZIONI E GRUPPI ADERENTI
AL COMITATO CONTRO LO STRAVOLGIMENTO DELLA 727
Lista delle associazioni e gruppi animalisti
e protezionisti aderenti alle iniziative contro l'approvazione
del testo stravolto della nuova legge contro il maltrattamento
degli animali e motivazioni
LISTA DEGLI
ADERENTI AL COMUNICATO |
CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA: la morte in questione è
quella dei diritti degli animali nel nostro paese, in data 8 luglio
2004 è stato approvato dalla II^ Commissione Giustizia del
Senato il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento
degli animali, immediatamente associazioni come la LAV e l'ENPA
hanno salutato come una grande vittoria animalista il licenziamento
di questa legge che in realtà è ben lunga dall'essere
una legge che tutela i diritti di tutti gli animali, ma anzi è
in realtà un grande passo indietro per l'Italia.
Di seguito il comunicato stampa di Oltre la specie:
Dal 1° agosto
2004 è in vigore la nuova legge contro il maltrattamento
degli animali (189/04), il cui titolo è: "Dei delitti
contro il sentimento per gli animali"
COMUNICATO STAMPA
CONGIUNTO
ADAA - Associazione Difesa Animali e Ambiente
Agire Ora
Animal's Emergency
Associazione Vegetariana Animalista
ATRA - Associazione svizzera per l'abolizione della vivisezione
Ayusya Onlus
CDA - Centro di Documentazione animalista - Lugano
Collettivo Animalista
Comitato Europeo Difesa Animali Onlus - Notiziario Animalista
Cuccefelici
Divietodaccesso
Forum Vegetariano
Il Piccolo Popolo
LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus
LEAL - Lega Antivivisezionista
Lega Molisana Difesa del Cane
LIDA - Lega Italiana Diritti Animali
Movimento Antispecista
Movimento dell'Amore Universale
Oltre la specie Onlus
Progetto Gaia
Rinascita animalista
Stringiamocilacoda
Veganlink
In data 8 luglio 2004 la II^ Commissione Giustizia del Senato
ha approvato in sede deliberante Il testo di revisione della legge
727, relativa al maltrattamento degli animali con il voto compatto
del centrodestra, l'astensione di DS ed il voto contrario dei Verdi
e della Margherita.
Nonostante il plauso di LAV e l’ENPA, oltre 60 associazioni
animaliste e ambientaliste (fra cui LIPU e Lega Nazionale
Difesa del Cane) hanno fortemente contestato il testo, che è
stato definito da Cristina Morelli, Responsabile Nazionale del Gruppo
Diritti Animali dei Verdi, "una manifestazione di inciviltà
e di arretramento culturale".
la tutela degli animali viene rafforzata solo contro
crudeltà efferate che urtano i sentimenti umani, con particolare
riguardo per gli animali d'affezione.
Si cancella invece irrimediabilmente la pur precaria tutela garantita
dalla precedente norma in tema di caccia, trasporti ecc. e viene
fortemente ridotta quella relativa alla detenzione di animali in
cattive
condizioni.
Perché? Ecco i motivi:
1 - la legge ha come titolo esatto: "dei delitti
contro il sentimento per gli animali"; il principio
fondante non è quindi la tutela dell'animale ma il
sentimento che si prova per loro; l'animale - COME DIMOSTRANO
I LAVORI PARLAMENTARI - resta oggetto e non diventa soggetto
giuridico. Nulla cambia quindi rispetto al vecchio testo
di legge sullo status giuridico degli animali.
2 - L' art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale). prevede l'inserimento dopo l'articolo
19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale di quanto segue:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis
del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.”
Questo significa che viene soppressa ogni tutela penale per gli
animali soggetti a maltrattamento nei casi sopra riportati, perché
le leggi speciali prevedono solo sanzioni amministrative. Significa
anche che le Regioni potranno permettere la prosecuzione di feste
con uso di animali senza il benché minimo rischio per gli
organizzatori, qualunque cosa loro accada solo ed esclusivamente
in mode di tradizioni ed usanze del luogo.
3- è stato stralciato il riferimento esistente nell'articolo
727 precedentemente in vigore alle caratteristiche etologiche
negli spettacoli, elemento importantissimo ma che ovviamente
non ha nulla da spartire con il "sentimento per gli animali"
vero oggetto di tutela della nuova legge.
4 - il precedente articolo 727 puniva la detenzione di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura; ora si deve
dimostrare anche la grave sofferenza degli stessi, vera
e propria prova diabolica, che renderà quasi impossibile
l'applicazione della legge, permettendo a chi tiene gli animali
in ambienti angusti, sporchi ecc. una facile scappatoie legali per
non incorrere in una condanna.
5 - le guardie zoofile possono ora esercitare la loro attività
solo per gli animali da affezione, cosa evidentemente assurda,
come conferma il Senatore Dalla Chiesa nella sua relazione in Commissione:
“Altra contraddizione si rinviene ad esempio nella delimitazione
della competenza delle guardie zoofile per i soli animali d’affezione
(...) Viene quindi di fatto limitato il raggio d’azione delle
guardie zoofile troppo spesso testimoni scomode di crudeltà
ed abusi sugli animali.”
6 - per inciso l'abbandono di animali era già reato da 10
anni secondo l'articolo 727 attualmente esistente “Chiunque
(...) abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine
alla cattività è punito con l'ammenda da L. due milioni
a dieci milioni”.
Purtroppo la sanzione penale in caso di abbandono si è dimostrata
scarsamente applicabile per la difficoltà di dimostrare l'abbandono
stesso (i colpevoli si difendono dicendo che il cane era scappato
ecc.) salvo il caso (molto raro) di flagranza di reato.
Questo testo pertanto è sì un miglioramento per quanto
riguarda i combattimenti e i maltrattamenti "privati"
consistenti nella violenza gratuita (cioè quindi atti che
urtano "il sentimento" per gli animali, ma ha contemporaneamente
sancito l'impunità penale per tutti i maltrattamenti considerati
economicamente o socialmente rilevanti (palii, circhi, caccia, allevamenti,
trasporti ecc.) cioè quei maltrattamenti che avvengono in
attività previste da "leggi speciali", leggi che
potranno fiorire in futuro per mettere al riparo dalla legge ogni
nuovo interesse economico di sfruttamento degli animali.
Riportiamo a riprova la dichiarazione di voto del Senatore Boco,
capogruppo dei Verdi alla Camera
Il Senatore BOCO (Verdi-U), (...) non può non rilevare come
le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento costituiscano
un inaccettabile passo indietro nella tutela che vanifica lo sforzo
e l'attenzione fin qui riservata sull'iniziativa dalla sua parte
politica. Evidenzia poi come siano di gran lunga prevalenti gli
animali che verranno esclusi dalla tutela assicurata alla nuova
legge rispetto a quelli che ne trarranno beneficio e come ciò
appaia inaccettabile e giustifichi una valutazione decisamente negativa
dell'articolato. Si sofferma quindi su alcune delle modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati per sottolineare, riferendosi in particolare
all'articolo 5, la scarsa attenzione al tema dimostrata dall'altro
ramo del Parlamento con la modifica introdotta in ordine alla problematica
delle attività formative, che invece sono importantissime
per favorire quella sensibilizzazione al tema che, oltre ad esprimere
una dato
di civiltà, contribuisce alla prevenzione degli illeciti
più gravi. Quanto poi alla deroga per le manifestazioni storico
culturali introdotta con l'articolo 3 del disegno di legge in titolo,
richiama l'attenzione sui rischi che la scelta operata potrebbe
determinare in quanto il rinvio, peraltro non supportato di criteri
puntuali, ad un provvedimento dell'autorità regionale non
esclude che in futuro possano essere autorizzate dalla stessa manifestazioni
che, pur rispondendo a tradizioni storico culturali del passato,
vedano gli animali sottoposti a gravi sofferenze e maltrattamenti
nell'ambito delle stesse.
Il Senatore Boco conclude il suo intervento osservando infine che,
poiché gli aspetti positivi che sono
ancora presenti nell'articolato all'attenzione della Commissione
non sono sufficienti a superare le indubbie e forti criticità
dello stesso, il suo Gruppo non potrà che votare contro l'approvazione
del disegno di legge in titolo.
L'Italia è stata oggetto recentemente di una condanna da
parte della UE per non aver recepito la Direttiva Europea sulla
salvaguardia degli animali negli zoo, ed anche per le ripetute violazioni
delle direttive sulla tutela della fauna e in particolare degli
uccelli.
Ma non basta, ci sono numerose proposte di legge volte ad aumentare
il periodo di caccia e le specie cacciabili, tali proposte, alla
luce di quanto detto poc’anzi, avranno maggiori possibilità
di poter essere approvate proprio grazie al testo licenziato ieri
dalla II^ Commissione Giustizia del Senato.
Recentemente è stata abolita da una sentenza della Corte
Costituzionale, su richiesta del Ministro della Salute Sirchia,
la Legge Regionale contro la vivisezione dell'Emilia Romagna, era
solo il primo passo, prontamente bloccato dal Governo, verso la
fine di una pratica antiscientifica e crudele verso gli animali.
Non possiamo quindi che prendere atto della scarsa volontà
delle Istituzioni italiane di porre rimedio ad una grave lacuna
legislativa del nostro Paese in materia di tutela dei diritti degli
animali.
Per questi motivi oltre 60 associazioni e gruppi animalisti e ambientalisti
(fra cui LIPU, Lega Difesa del Cane) si sono schierati contro l'approvazione
di questa legge che toglie letteralmente ogni tutela penale a tutti
gli animali non d'affezione e riduce per questi le garanzie contro
i maltrattamenti dovuti a detenzioni incompatibili con la loro natura.
Chiediamo quindi di dare adeguato spazio anche
alle nostre critiche fondate e documentate, affinché i cittadini
conoscano i pesanti limiti di una legge presentata incredibilmente
come di ampia tutela per gli animali.
Le associazioni comunque non resteranno con le mani in mano e -
tramite il Senatore Natale Ripamonti dei Verdi - presenteranno al
più presto un disegno di legge per modificare l'attuale normativa.
Focus: il dibattito sulla nuova legge è
molto vivace ed animato, suggeriamo a tutti coloro che sono interessati
di spendere qualche minuto per leggere il testo pubblicato dal Senato
contenente le ultime tre versioni della Legge in questione. Il testo
proposto comprende tre colonne in cui è chiaramente evidenziato
il notevole peggioramento del testo avvenuto durante l'iter parlamentare.
Il documento in questione è il seguente: confronto
Legge (pdf) la parte del documento interessante è consultabile
a partire da pagina 12. Tale documento proviene dal sito della Camera:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0056070.pdf
Facciamo presente che il testo di legge approvato
è quello della COLONNA DI DESTRA
Segnaliamo alcuni semplici esempi:
1) TITOLO DELLA LEGGE: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"
2) "ART. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di
animali).
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense,
di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in
materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano altresì
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente."
Questi sono solo due piccoli esempi di ciò che in realtà
la Legge approvata comporta per i milioni di animali che non sono
considerati animali da compagnia (cani e gatti). Da
"Il Tempo" 18 Luglio 2004 Il
Penalista Gianluca Arrighi punta l’indice contro la legge
appena approvata. Pene troppo lievi per i colpevoli
“Chi maltratta gli animali non va in
carcere”
Il nostro ordinamento continua a considerare più
grave anche il furto di un motorino
di AUGUSTO PARBONI
“UCCIDERE un animale è meno grave che rubare un ciclomotore..
Fa discutere la nuova legge sul maltrattamenti di animali all'interno
dei palazzi di Giustizia del Belpaese, tanto da far scendere in
campo esperti del diritto penale e soprattutto amanti degli animali.
In appena sei mesi, secondo i dati forniti dall'Ente nazionale protezione
animali, sono stati 30 mila i cani e gatti uccisi barbaramente,
dati sconvolgenti che hanno convinto il penalista romano no Glanluca
Arrighi a puntare il dito contro la normativa appena approvata.
Avvocato, cosa è cambiato con questa nuova legge?
"La riforma approvata non assicurerà alla giustizia
gli autori di questi terribili reati, non sconteranno in carcere
la pena a loro inflitta."
Par quale motivo?
”Le pene previste dalla riforma consistono, nell'ipotesi più
grave di maltrattamento, come l'uccisione dell'animale, nella reclusione
fino a diciotto mesi e nella multa fino a 15mila Euro.”
E quindi l'arresto dei delinquenti che commettono azioni
così brutali quando può avvenire?
"Un trattamento sanzionatorio così lieve, in virtù
di quanto disposto dal codice di procedura penale, non consente
neanche di operare l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato
di delitto. Por operare infatti l’arresto è necessario
che il reato doloso sia punibile con tre almeno anni di reclusione
mentre gli anni di reclusione devono essere almeno due affinché
possa essere operato il fermo”
Crede quindi che sia necessario modificare la legge?
“Certamente, se non verrà cambiata la riforma agli
autori del reato di maltrattamento di animali non potranno neanche
essere applicate misure cautelari personali come la custodia in
carcere, gli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria”
Avvocato Arrighi, un esempio di reato considerato dal codice
penale in maniera più pesante rispetto all'assassinio
di un gatto o un cane?
“Incredibilmente il nostro ordinamento continua
a considerare molto più grave il furto di un motorino, reato
per il quale gli articoli 624 e 625 del codice penale prevedono
la pena della reclusione da uno a sei anni di carcere,
piuttosto che il maltrattamento e l'uccisione di un animale indifeso.”
La legge dunque non è un passo avanti contro chi
ferisce o uccide gli animali?
“Sicuramente si è fatto un piccolo passo avanti e le
pene sono state inasprite, ma tecnicamente questa "blanda"
riforma, tra riti alternativi, conversione di pene detentive in
pene pecuniarie, benefici di legge e misure alternative alla detenzione
in carcere ritengo che, ahimè, nessun condannato per il reato
di maltrattamento degli animali, pur se pregiudicato, metterà
piede in un istituto penitenziario”
Da Virgilio: Pro e contro: Una
legge sbagliata
Il comunicato stampa congiunto delle associazioni contrarie al provvedimento.
Oltrelaspecie.org http://salvadanaio.economia.virgilio.it/itinerari/i052_animali.html
LE CONSEGUENZE DI UNA LEGGE SBAGLIATA
Il Tirreno - 7 settembre 2004
La lettera - Le zone di addestramento sono un'inutile crudelta'
verso gli animali "quei poveri cuccioli fatti dilaniare"
Totò disse in un film la celebre battuta: "piu' conosco
gli uomini, piu' amo le bestie!", e come dargli torto di fronte
ai comportamenti umani? Questo e' solo un episodio, ma vorrei condividere
con gli altri lettori de "il Tirreno" la mia tristezza.
Nei giorni scorsi scopro un allevamento, vicino a Livorno, di cani
da cinghiale e inorridita mi documento sulla pratica di introdurre
nei recinti dei cani da addestrare numerosi cuccioli di cinghiale
"vivi" per esercitare appunto questi cani.
Questi cuccioli fino alla fine atroce soccombono in mezzo ai cani
eccitati dagli allevatori, morsicati e dilaniati.
Successivamente mi decido di segnalare alla Polizia Provinciale questa
pratica orribile ricordando che la nuova legge sui maltrattamenti
animali cita "che chiunque per crudelta' cagione dolore ad un
animale rischia la reclusione ... ecc.", ma scopro con ripugnanza
che la nuova legge non si puo' applicare perche' diverse sono le disposizioni
in materia di caccia, pesca, allevamenti e laboratori di ricerca con
i loro reparti di vivisezione!
Allora mi chiedo se quei cuccioli di cinghiale e' giusto che facciano
una fine cosi' tragica perche' una legge che li possa proteggere non
c'e' ancora e mi auguro che molti cittadini sentano come me l'aspetto
negativo della faccenda.
Cristina Fabbrini
08/08/04
Corriere della Sera Roma
Coniglio sgozzato davanti ai bagnanti Caos in spiaggia
«Sono musulmano, dovevo farlo». Arrestato
Larbi dice che Allah è grande e che la sua fede è
grande. Dice che tutto quello che fa, lo fa in nome di Dio. Anche
martedì scorso - giura - ha solo obbedito alle regole. Lui
è un giovane marocchino di Casablanca, ha 28 anni, è
musulmano «da cinque mesi», la sua casa è un'Opel
Tigra di colore grigio parcheggiata vicino al rimessaggio di barche.
Stabilimento Lido Acquarius, zona Villaggio Tognazzi, Torvajanica.
Martedì scorso il ragazzo ha comprato un coniglio bianco.
Vivo. «L'ho pagato 15 euro da un vecchietto qua vicino che
vende pure i polli e le galline», racconta nel suo italiano
stentato.
Larbi voleva mangiarselo, quel coniglio. «Avevo voglia di
carne», conferma.
Così, tenendo il coniglio per le orecchie e passando con
naturalezza in mezzo agli ombrelloni, davanti a una platea stupefatta
di bagnanti, è arrivato fino alla prima cabina dello stabilimento
Acquarius col serio intento di sgozzare l'animale. Erano più
o meno le 14.30.
«Dovevo farlo - racconta il ragazzo, tornato in libertà
dopo tre notti passate in cella - Dovevo tagliargli la testa e far
uscire tutto il sangue, non potevo mangiare il coniglio senza averlo
prima purificato. Io non posso mangiare la carne delle vostre macellerie
nè conosco un macellaio musulmano in grado di aiutarmi...».
Ha preso dunque il coniglio vivo, l'ha poggiato su un tavolino e
l'ha sgozzato con un coltellaccio. In quel momento, però,
vicino alla cabina c'erano tre bambini terrorizzati. E anche dal
balcone di una palazzina del Villaggio Tognazzi, qualcuno ha seguito
la scena. «I bambini pensavano che si trattasse di un gatto
- dice Larbi - E in effetti, con le orecchie abbassate, il coniglio
pareva un micio anche a me...». Il sangue schizzava via dappertutto.
Una scena da mattatoio. Una barbarie in fondo molto comune, in una
società carnivora come la nostra.
Non pago della sua bravata, però, il marocchino poi si è
diretto nella cucina del ristorante dello stabilimento Acquarius,
minacciando anche il cuoco Michele. «Adesso me lo cucini -
gli ha detto - se no taglio la testa pure a te». Ora lui giura
che l'ha detto per scherzo. Adesso che la brutta storia è
finita, la gente di Torvajanica lo difende. Il bagnino Gino assicura
che Larbi è sì un po' burbero di carattere, però
tutto sommato è un bravocristo: «Fa la guardia alle
barche di notte, si guadagna da vivere così...».
Ma martedì, quando tutto è successo, i bambini inorriditi
hanno avvisato i genitori, i genitori hanno chiamato i carabinieri
e i carabinieri di
Torvajanica hanno portato Larbi in caserma. «A quel punto
ho davvero sbagliato - riconosce il marocchino - perchè ho
reagito e ho aggredito uno di loro, ho fatto anche il gesto di buttarmi
sulla sua pistola». Così c'è stata una colluttazione
(lui ha avuto tre punti di sutura alla testa) e sono scattati gli
arresti per «resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre
che per porto di arma bianca di genere proibito».
L'animale, alla fine, se l'è mangiato un suo amico. Il cuoco
Michele l'ha cucinato, ma Larbi ha dovuto cenare in caserma, ospite
dei militari. Il processo, per direttissima, si è concluso
ieri con la condanna a 8 mesi di reclusione e il patteggiamento.
La nuova legge sul maltrattamento degli animali non è stata
applicata. Un coniglio per fame, dunque, si può sgozzare
tranquillamente davanti a tutti.
Fabrizio Caccia
DIBATTITO tenutosi su Radio24 il 16 agosto 2004
nella trasmissione Nove in punto
Partecipanti: Santoloci-Celli-Caporale-Tardio (ENPA)
http://www.radio24.ilsole24ore.com/nove_in_punto/nip_160804.htm
IL TESTO
DEFINITIVO DELLA LEGGE 189/04 IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2004:
http://www.senato.it/parlam/leggi/04189l.htm
Versione
integrale:
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito
il seguente:
TITOLO IX-BIS. DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000
a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro
mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè
od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate
tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite
di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo
comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e
con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche
ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata
la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea
al reato. È altresì disposta la sospensione da tre
mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio
o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi
svolge le predette attività. In caso di recidiva è
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo
che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti,
in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000
a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività
circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell'interno".
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione
da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727
del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,
ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi
di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre
norme relative alla protezione degli animali è affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità
di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente
legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati
i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce
il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge
e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
STORICO - DOCUMENTAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
CONTRO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINO AL LUGLIO 2004 (approvazione
definitiva della Legge):
Pubblichiamo di seguito il contenuto della e-mail del Sen. Bucciero
in data 02/07/2003:
Oggetto: Approvazione del ddl 1930
Carissimi,
con grande soddisfazione Vi comunico che nel pomeriggio di ieri
la commissione giustizia ha approvato la tanto agognata legge, chiedendo
pure che non venga rimessa all'assemblea ma definitivamente emanata
dalla commissione stessa, onde ridurre i tempi e far sì che
abbia immediata efficacia prima di agosto.
Di seguito Vi allego alcuni comunicati stampa che riassumono i contenuti
del testo approvato, riservandomi di inviarVi la versione ufficiale
non appena verrà pubblicata.
Cari saluti.
sen. Bucciero
SENATO: GIRO DI VITE COMMISSIONE SU MALTRATTAMENTI
ANIMALI
CARCERE ANCHE PER CHI ABBANDONA FIDO IN STRADA
(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Via libera della commissione Giustizia del
Senato alla legge sulla tutela degli animali. Il provvedimento,
che va ora all' esame dell' aula, punisce
l'uccisione, i maltrattamenti, gli spettacoli con sevizie, i combattimenti
e l'abbandono degli animali.
Soddisfazione per l'approvazione della legge in commissione e' stata
espressa dal presidente Antonino Caruso (An) e dal suo compagno
di partito Ettore Bucciero: ''E' un buon testo, pragmatico e di
facile applicazione''.
Tra le novita' previste dalla legge, la reclusione da tre a 18 mesi
per chi provoca la morte per crudelta' o senza necessita' di un
animale. Per i maltrattamenti si viene puniti con la reclusione
tra mesi a un anno e una multa fino a 15 mila euro. Pene aumentate
da un terzo alla meta' se ci sono di mezzo scommesse clandestine.
I combattimenti tra animali vengono puniti con il carcere da uno
a tre anni e una multa da 50 mila a 160 mila euro. Per l'abbandono
di animali domestici e' previsto
l'arresto fino ad un anno e un'ammenda da mille a 10 mila euro.
(ANSA).
FIDO ABBANDONATO: IL PADRONE RISCHIA
DI FINIRE DIETRO LE SBARRE
(AGI) - Roma, 1 lug. - Con l'arrivo dell'estate molti cani rischiano
di essere abbandonati dai padroni che vanno in vacanza. Ma abbandonare
Fido puo' costare il carcere. Infatti questa sera la commissione
Giustizia del Senato ha approvato il
disegno di legge per la tutela degli animali. Il provvedimento prevede
che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' viene punito con l'arresto fino ad un
anno o con una ammenda da 1.000 a 10 mila euro. (AGI)
La notizia rappresentava per gli animalisti
una vera e propria svolta storica nel rapporto tra umani ed animali
non umani, dato che il DDL per la prima volta riconosceva agli animali
un vero e proprio status giuridico in quanto esseri senzienti. L'illusione
è durata poco...
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LISTA
DEGLI ADERENTI AL COMUNICATO
Giugno/luglio 2004 - Protesta telematica
FERMIAMO UNA LEGGE DISASTROSA!
APPELLO URGENTE
Martedì 29 Giugno 2004 la 2^ Commissione Giustizia
al Senato si riunirà in sede deliberante per discutere
della modifica dell'art. 727 c.p.
Il disegno di legge contro i maltrattamenti agli animali è
giunto alla Commissione Giustizia del Senato; il passaggio
alla Camera lo ha talmente peggiorato da confermare la piena
opposizione dei Verdi all'approvazione di questo testo, già
da tempo contestato dalla gran parte del mondo animalista.
In particolare esso:
- LIMITA l'applicazione delle norme per
i reati più gravi, nella pratica, ai soli animali da
affezione, escludendo esplicitamente ogni applicazione delle
sanzioni previste in materia di caccia, pesca, allevamento,
trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (leggasi
vivisezione), attività circense, giardini zoologici
e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali;
questo permetterà in future di aprire deroghe sempre
più larghe, a mano a mano che verranno emanate "leggi
speciali" ad hoc per questo o quel gruppo di pressione
economico.
- UN'UNICA NORMA ancora applicabile a
tutti gli animali: la detenzione in condizioni incompatibili
con la loro natura, prevista già nel vecchio articolo
727, che ora però deve essere ANCHE produttiva di gravi
sofferenze, vera e propria prova diabolica, CHE LA RENDERA'
INAPPLICABILE nella gran parte dei casi (in questo caso, inoltre,
non sono più previste né aggravanti, né
la confisca degli animali come nel vecchio articolo 727 del
codice penale).
- PERMETTE di autorizzare feste e manifestazioni
che utilizzano animali vivi anche se queste comportano strazio
o sevizie agli animali, poiché su richiesta delle regioni
tali manifestazioni potranno essere escluse dalla nuova normativa
per la loro importanza "storico-culturale" (in questo
modo potrebbero essere legalizzate feste come la crudele corsa
dei buoi di Chieuti, palii, etc.);
- LIMITA nella pratica le possibilità
di intervento delle guardie zoofile delle associazioni ai
soli maltrattamenti di cani e gatti;
Per questo - una volta bocciati gli emendamenti - i Verdi
alla Camera hanno votato contro il progetto di legge dichiarando
fra l'altro che: "Gli elementi negativi di questo testo
sopravanzano decisamente quelli positivi, una resa agli interessi
economici legati allo sfruttamento degli animali. Infatti
il testo attuale porta ad un sostanziale peggioramento della
normativa per la maggior parte degli animali, con la conseguente
riduzione della loro tutela, e ad una drastica riduzione delle
possibilità di intervento da parte della vigilanza
volontaria operata dalle associazioni".
NON LASCIAMO SOLO IL SENATORE VERDE ZANCAN
in Commissione Giustizia A CHIEDERE CHE VENGA MODIFICATO IL
DISEGNO DI LEGGE: facciamo sapere a tutti i Senatori che siamo
in molti a contestare questa legge.
E' FONDAMENTALE l'invio da parte vostra di moltissime mail,
perché solo cosi' i Commissari si renderanno conto
che la legge e' molto negativa e contemporaneamente il Vicepresidente
Cento avrà più forza per sostenere i nostri
emendamenti.
Blocco email copia-incolla
A: [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
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CC: [email protected], [email protected],
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[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected];
[email protected]
Testo proposto:
Egregi Senatori,
il testo contro i maltrattamenti agli animali
che state esaminando è stato peggiorato enormemente
alla Camera; è stato contestato dalla grande maggioranza
delle associazioni e dei gruppi animalisti in tutta Italia
(comprese recentemente LIPU, Lega Nazionale Difesa del Cane
e Animalisti Italiani) ed è stato fortemente contestato
anche dai Componenti Verdi della Commissione Giustizia alla
Camera.
Ha dichiarato la LIPU «Si approvino
modifiche sostanziali per migliorare la legge sul maltrattamento
degli animali. L'attuale formulazione non ci soddisfa, perché
priva soprattutto gli animali selvatici delle tutele offerte
dall'articolo 727 del Codice penale e che senza di esse rischiano
un pericoloso vuoto normativo e sanzionatorio».
Chiediamo quindi che la Vostra Commissione
riapra le audizioni anche per le associazioni contrarie al
testo prima di discutere la legge, riveda il testo e non decida
in sede legislativa, ma permetta la discussione in aula, al
fine di giungere a una normativa che - come minimo - non sia
peggiorativa in nessun punto rispetto a quella attualmente
vigente.
Distinti saluti.
firma e città
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SVILUPPI:
ANIMALI: MORELLI (VERDI), TORNARE
A BOZZA CAMERA
(ANSA) - ROMA, 2 APR - ''Tornare
alla bozza elaborata dalla Camera''. E' quanto chiede la responsabile
nazionale del gruppo
Diritti animali dei Verdi, Cristina Morelli, alla
vigilia della manifestazione romana contro la nuova bozza della
legge sul maltrattamento degli animali.
''Il nuovo testo - sostiene Morelli - e' per molti versi
peggiorativo rispetto alla vecchia 727. Se da
una parte si cercano delle contromisure alla piaga dei combattimenti
clandestini tra animali, dall'altra si aggravano le carenze per
quello che riguarda i maltrattamenti piu' comuni e frequenti. Luana
Zanella - continua Morelli - parlamentare dei Verdi, ha portato
avanti una battaglia serrata alla Camera, riuscendo a strappare
un testo che davvero avrebbe segnato una svolta.
Purtroppo - prosegue - la bozza e' stata stravolta una volta giunta
in Senato. E cosi' e' stato partorito un testo in cui l'animale
continua ad essere inquadrato come una cosa''. Oggi, conclude la
responsabile del gruppo Diritti animali dei Verdi, ''siamo ad un
punto cruciale in cui per il bene effettivo degli animali e' necessario
che le associazioni trovino un accordo disinteressato e discutano
seriamente la normativa''.(ANSA).
KSG 02-APR-04 18:33 NNNN
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COMUNICATO STAMPA 8 APRILE:
Nuova legge sul maltrattamento agli animali: l’Italia torna
indietro di venti anni, o forse di sessanta.
Il Parlamento italiano ha deciso di accelerare
l’iter per l’approvazione della riforma normativa al
maltrattamento agli animali, ma il testo che si sta prospettando
non può far gridare vittoria a nessuno. Dello spirito originario
del testo presentato alla Camera non rimane più nulla.
Se è vero che una legge è frutto della mediazione
politica ed è comunque lo specchio della cultura di un popolo,
mi vergogno di essere italiano. La giurisprudenza negli ultimi anni
sembrava sempre più far nascere il concetto degli animali
come soggetto di diritto e non come semplice oggetto. Ora tutto
sta per essere azzerato, e la maggior parte degli animali sta per
essere esclusa da qualsiasi forma di tutela dalle sofferenze.
Il testo in esame alle commissioni esclude per esempio dai reati
di maltrattamento tutta l’attività di caccia. Chi come
me - per motivi di lavoro - ha visto migliaia di uccelli
da richiamo detenuti al buio, sommersi dallo sterco, costretti in
minuscole gabbiette, con le ali ed il becco sanguinanti, ridotti
allo spettro di un essere vivente, non può che rabbrividire.
Mette la testa nella sabbia chi nel mondo ambientalista ed animalista
sta gridando vittoria. Cani e gatti nella nuova formulazione della
legge mantengono apparentemente una tutela: ma in realtà
l’aver aggiunto furbescamente una postilla, quella di sanzionare
chi detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro
natura solo se “ provochino gravi sofferenze” renderà
la violazione sostanzialmente inapplicabile e assolutamente discrezionale.
Peggio andrà agli animali oggetto di caccia, pesca, allevamento,
trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (leggasi vivisezione),
attività circense, giardini zoologici, esclusi esplicitamente
dall’applicazione. Ma quale cultura è quella che differenzia
i diritti a seconda della specie e della razza? Quale cultura è
quella che crea, accetta o sostiene che una parte minoritaria della
comunità, per motivi puramente ludico - ricreativi quali
la caccia, possa straziare un uccello da richiamo? Certo, nel periodo
fascista la caccia era considerata attività prioritaria perché
preparava l’uomo ad uccidere in guerra. Siamo ritornati davvero
a quel punto della storia?
Maurizio Rozza
Responsabile delle politiche ambientali dei Verdi del Friuli-Venezia
Giulia
Candidato alle elezioni 2004 per il rinnovo del Parlamento Europeo
Per adesione:
Margherita Hack
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IL TESTO PASSA ALLA CAMERA,
LA LEGGE CHE CAUSERA' DANNI A MILIONI DI ANIMALI E' PROSSIMA ALL'APPROVAZIONE
Il testo PASSA alla Camera in data
21 aprile 2004.
Gli emendamenti presentati IN COMMISSIONE dal gruppi di 57 tra associazioni
e gruppi animalisti e protezionisti tramite i Verdi sono RESPINTI.
Durante la votazione finale i Verdi votano CONTRO il testo (che
non recepisce praticamente nessuna delle richieste avanzate dal
mondo animalista e protezionista) nel tentativo di bloccare l'iter
di una legge profondamente sbagliata. Il testo però viene
approvato.
Di seguito un comunicato stampa dei Verdi e di alcune associazioni
facenti parte del gruppo dei 57.
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Maltrattamenti animali. Verdi: ecco
perché abbiamo votato no alla Legge
La proposta di legge licenziata ieri sera dalla Camera contro
i maltrattamenti animali "ha peggiorato quella esistente, l'articolo
727 del Codice Penale la cui interpretazione estensiva ha permesso
di perseguire in modo efficace gli illeciti".
Sono i Verdi a condannare senza appello la Pdl che ieri in Commissione
giustizia ha avuto il voto favorevole di tutti i gruppi politici
tranne, appunto, quello del sole che ride. Cui la legge proprio
non piace, a partire dal titolo, che cita non la tutela degli animali
dai maltrattamenti, ma la protezione del "sentimento umano
offeso dai maltrattamenti", spiegano in una conferenza stampa
i deputati Paolo Cento e Luana Zanella. Poi- affermano - dalla tutela
sono esclusi i circhi, gli zoo, la caccia, gli allevamenti, la vivisezione,
le pellicce: "a godere di una qualche tutela- spiegano Cento
e Zanella- saranno solo cani e gatti e neppure quelli in maniera
efficace". "Sono esclusi dall'ambito di legge tutti i
luoghi dove gli animali si trovano", rincara la dose Zanella,
lasciando cosiì "solo le case" come luoghi di salvaguardia.
E non è vero neanche che questa sia una legge efficace almeno
contro i combattimenti clandestini: "le sanzioni- spiega Cento-
sono al di sotto delle necessità, soprattutto in considerazione
che si tratta di attività organizzate nell'ambito delle ecomafie
e del narcotraffico".
Gli animali "non vengono riconosciuti come soggetto con diritti,
ma la loro tutela viene affidata solo alla possibilità che
i maltrattamenti loro inflitti colpiscano la sensibilità
degli esseri umani", mentre lo stesso articolo che parla di
punizioni per chi detiene animali in condizioni incompatibili è
reso inapplicabile dalla definizione di "gravi sofferenze",
"difficilmente dimostrabili" in sede legislativa. Le guardie
venatorie volontarie, inoltre, non avrebbero più la potestà
di intervenire ad esempio per salvare i richiami vivi dei cacciatori,
i piccoli uccelli che vengono accecati per farli cantare meglio:
potrebbero- riportano i Verdi- intervenire in difesa dei soli animali
d'affezione, cani e gatti e poco più.
Addirittura- spiega la deputata Zanella- nel nuovo testo ("peggiorato
nei successivi passaggi al Senato e alla Camera") la legge
permetterebbe non solo di continuare a celebrare le feste tradizionali
che implicano l'uso di animali "se c'e' l'approvazione della
Regione, ma anche di ripristinare quelle manifestazioni che si sono
perse o sono state modificate nel corso degli anni, grazie al cambiamento
di sensibilità dell'opinione pubblica". Al Senato "spetta
di cercare una mediazione al rialzo sulla legge contro i maltrattamenti
agli animali", chiede la deputata del sole che ride Luana Zanella.
Mentre Paolo Cento, lancia "una campagna di disobbedienza civile
contro la vivisezione, la caccia, gli allevamenti intensivi e gli
altri maltrattamenti cui sono sottoposti gli animali. Dobbiamo costruire
un nuovo senso comune e una nuova legalita'", conclude. (Dire)
(23 aprile 2004)
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COMUNICATO
STAMPA CONGIUNTO DI ALCUNE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DEL GRUPPO
DELLE 61 UNITAMENTE AD ANIMALISTI ITALIANI E LEGA NAZIONALE PER
LA DIFESA DEL CANE (pdf)
E' nato il sito:
www.noallanuova727.tk
da dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti
e le azioni delle 60
associazioni e gruppi animalisti contrari alla legge specista
che rischia di
essere approvata dal nostro Parlamento in sostituzione all'attuale
art. 727 contro il maltrattamento di animali.
Nei prossimi giorni saranno attivate alcune iniziative
a cui preghiamo tutti
di partecipare attivamente.
Per suggerimenti adesioni o altro potete contattare
l'email:
[email protected]
|
Da questa notizia ne è passato di tempo e lungo l'iter
parlamentare per la modifica della Legge contro il maltrattamento
degli animali, l'impianto della legge stessa è stato completamente
stravolto come testimonia una tabella comparativa a cura della LAV
che si può consultare di seguito:
IL TESTO
ORIGINARIO DEL DDL 1930 (rtf)
TABELLA
COMPARATIVA SULLE MODIFICHE AVVENUTE SUL TESTO ORIGINALE DEL DISEGNO
DI LEGGE (pdf) - fonte: LAV
Bozza
in discussione (Bozza provvisioria del testo approvato)
Pareri
delle Commissioni Permamenti sul documento (gennaio 2004)
Onde evitare che venga approvata una nuova legge di fatto molto
peggiore della vecchia, Oltre la specie aderisce
al gruppo di associazioni animaliste nell'emanare un comunicato
stampa atto a chiarire che le associazioni ed i gruppi partecipanti
prendono le distanze da ciò che si sta compiendo a danno
degli animali non umani.
COMUNICATO
STAMPA (formato .doc)
COMUNICATO
STAMPA (formato .pdf)
Scaricate, stampate e diffondete il volantino
informativo sui peggioramenti che causerebbe la modifica della legge
727:
DOWNLOAD
VOLANTINO (pdf)
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ALCUNI ESEMPI PRATICI
tratto da un comunicato di Andrea Zanoni - LAC Veneto
(...)
ALCUNI CASI DI IMMUNITA’ PER IL REATO DI MALTRATTAMENTO
ANIMALI
Voglio fare alcuni esempi pratici, che chiamerò casi, che
rendono l'idea di quello che accade oggi e accadrà dopo l’approvazione
del nuovo 727 c.p. per determinati animali
CASO UNO
Un Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambi
le zampe spezzate.
OGGI: il colpevole è punito per il reato
di uso di mezzi vietati (art.30
lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole sarà punito per il
solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge
speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una misera ammenda.
CASO DUE
Una Volpe imprigionata in un laccio si stacca una zampa a morsi
pur di liberarsi.
OGGI: il colpevole è punito per il reato
di uso di mezzi vietati (art.30
lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole sarà punito per il
solo reato di uso di mezzi vietati (legge
speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una misera ammenda.
CASO TRE
Un Allodola da richiamo è detenuta in una gabbia angusta
dove non può
nemmeno aprire le ali.
OGGI: il colpevole è punito per il reato
di maltrattamento animali (detenzione incompatibile con la natura
dell’animale).
DOMANI: il colpevole non sarà più
punibile addirittura per due motivi: 1) il nuovo art.727 prevede
che la detenzione incompatibile dell’animale produca anche
gravi
sofferenze, che allo stato sono impossibili da accertare, 2) Le
leggi regionali speciali sulla caccia consentono la detenzione dei
richiami vivi anche in gabbie anguste (leggi speciali).
CASO QUATTRO
Un decina di cani randagi senza padroni vengono uccisi con i bocconi
avvelenati in una zona di ripopolamento e cattura.
OGGI: il colpevole viene punito per l'uso di mezzi
vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento
animali (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole verrà punito per il
solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge speciale sulla caccia
L.157/92) che prevede una misera ammenda.
CASO CINQUE
Un passero viene utilizzato da un cacciatore come zimbello legato
per la coda e strattonato.
OGGI: il colpevole viene punito per il reato di
maltrattamento di animali.
DOMANI: il colpevole non sarà più
punibile perché le leggi regionali speciali sulla caccia
consentono l’uso degli zimbelli vivi.
CASO SEI
Un gatto randagio viene sbranato vivo da alcuni segugi utilizzati
da un cacciatore.
OGGI: il colpevole viene punito per il reato di
maltrattamento di animali.
DOMANI: il colpevole non sarà più
punibile perché le leggi speciali sulla caccia consentono
l’uso dei cani da caccia.
(...)
Approfondimenti:
Modifica art 727 codice penale - Notiziario Animalista
Come
cambiano le norme per la tutela degli animali - Reteambiente
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