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I NEMICI DEGLI ANIMALI

Approfondimenti:
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LA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI? UN PASSO INDIETRO DI 20 ANNI!

AGGIORNAMENTI E MENU NAVIGAZIONE

Primo comunicato stampa congiunto emanato prima dell'approvazione della legge

Focus: spiegazioni, raffronti, articoli di giornale

Testo definitivo approvato della legge

Storico: cronostoria di quanto fatto fino all'approvazione definitiva della legge

Approfondimenti

LEGGE 189/2004: GLI ANIMALI HANNO BISOGNO DI UNA LEGGE CHE LI TUTELI COME ESSERI VIVENTI, NON CHE TUTELI IL SENTIMENTO CHE PROVIAMO PER LORO

Scarica la PETIZIONE POPOLARE, stampala e raccogli le firme inviando poi il tutto all'indirizzo segnalato. la petizione NON HA scadenza, aiutaci a far modificare la legge contro il MALTRATTAMENTI degli animali che NON li tutela!

Scarica la petizione (psd)


ASSOCIAZIONI E GRUPPI ADERENTI AL COMITATO CONTRO LO STRAVOLGIMENTO DELLA 727

Lista delle associazioni e gruppi animalisti e protezionisti aderenti alle iniziative contro l'approvazione del testo stravolto della nuova legge contro il maltrattamento degli animali e motivazioni

LISTA DEGLI ADERENTI AL COMUNICATO



CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA: la morte in questione è quella dei diritti degli animali nel nostro paese, in data 8 luglio 2004 è stato approvato dalla II^ Commissione Giustizia del Senato il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento degli animali, immediatamente associazioni come la LAV e l'ENPA hanno salutato come una grande vittoria animalista il licenziamento di questa legge che in realtà è ben lunga dall'essere una legge che tutela i diritti di tutti gli animali, ma anzi è in realtà un grande passo indietro per l'Italia.
Di seguito il comunicato stampa di Oltre la specie:

Dal 1° agosto 2004 è in vigore la nuova legge contro il maltrattamento degli animali (189/04), il cui titolo è: "Dei delitti contro il sentimento per gli animali"


COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ADAA - Associazione Difesa Animali e Ambiente
Agire Ora
Animal's Emergency
Associazione Vegetariana Animalista
ATRA - Associazione svizzera per l'abolizione della vivisezione
Ayusya Onlus
CDA - Centro di Documentazione animalista - Lugano
Collettivo Animalista
Comitato Europeo Difesa Animali Onlus - Notiziario Animalista
Cuccefelici
Divietodaccesso
Forum Vegetariano
Il Piccolo Popolo
LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus
LEAL - Lega Antivivisezionista
Lega Molisana Difesa del Cane
LIDA - Lega Italiana Diritti Animali
Movimento Antispecista
Movimento dell'Amore Universale
Oltre la specie Onlus
Progetto Gaia
Rinascita animalista
Stringiamocilacoda
Veganlink


In data 8 luglio 2004 la II^ Commissione Giustizia del Senato ha approvato in sede deliberante Il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento degli animali con il voto compatto del centrodestra, l'astensione di DS ed il voto contrario dei Verdi e della Margherita.
Nonostante il plauso di LAV e l’ENPA, oltre 60 associazioni animaliste e ambientaliste (fra cui LIPU e Lega Nazionale Difesa del Cane) hanno fortemente contestato il testo, che è stato definito da Cristina Morelli, Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi, "una manifestazione di inciviltà e di arretramento culturale".

la tutela degli animali viene rafforzata solo contro crudeltà efferate che urtano i sentimenti umani, con particolare riguardo per gli animali d'affezione.
Si cancella invece irrimediabilmente la pur precaria tutela garantita dalla precedente norma in tema di caccia, trasporti ecc. e viene fortemente ridotta quella relativa alla detenzione di animali in cattive
condizioni.

Perché? Ecco i motivi:

1 - la legge ha come titolo esatto: "dei delitti contro il sentimento per gli animali"; il principio fondante non è quindi la tutela dell'animale ma il sentimento che si prova per loro; l'animale - COME DIMOSTRANO I LAVORI PARLAMENTARI - resta oggetto e non diventa soggetto giuridico. Nulla cambia quindi rispetto al vecchio testo di legge sullo status giuridico degli animali.

2 - L' art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale). prevede l'inserimento dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale di quanto segue:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Questo significa che viene soppressa ogni tutela penale per gli animali soggetti a maltrattamento nei casi sopra riportati, perché le leggi speciali prevedono solo sanzioni amministrative. Significa anche che le Regioni potranno permettere la prosecuzione di feste con uso di animali senza il benché minimo rischio per gli organizzatori, qualunque cosa loro accada solo ed esclusivamente in mode di tradizioni ed usanze del luogo.

3- è stato stralciato il riferimento esistente nell'articolo 727 precedentemente in vigore alle caratteristiche etologiche negli spettacoli, elemento importantissimo ma che ovviamente non ha nulla da spartire con il "sentimento per gli animali" vero oggetto di tutela della nuova legge.

4 - il precedente articolo 727 puniva la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; ora si deve dimostrare anche la grave sofferenza degli stessi, vera e propria prova diabolica, che renderà quasi impossibile l'applicazione della legge, permettendo a chi tiene gli animali in ambienti angusti, sporchi ecc. una facile scappatoie legali per non incorrere in una condanna.

5 - le guardie zoofile possono ora esercitare la loro attività solo per gli animali da affezione, cosa evidentemente assurda, come conferma il Senatore Dalla Chiesa nella sua relazione in Commissione:
Altra contraddizione si rinviene ad esempio nella delimitazione della competenza delle guardie zoofile per i soli animali d’affezione (...) Viene quindi di fatto limitato il raggio d’azione delle guardie zoofile troppo spesso testimoni scomode di crudeltà ed abusi sugli animali.

6 - per inciso l'abbandono di animali era già reato da 10 anni secondo l'articolo 727 attualmente esistente “Chiunque (...) abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività è punito con l'ammenda da L. due milioni a dieci milioni”.
Purtroppo la sanzione penale in caso di abbandono si è dimostrata scarsamente applicabile per la difficoltà di dimostrare l'abbandono stesso (i colpevoli si difendono dicendo che il cane era scappato ecc.) salvo il caso (molto raro) di flagranza di reato.
Questo testo pertanto è sì un miglioramento per quanto riguarda i combattimenti e i maltrattamenti "privati" consistenti nella violenza gratuita (cioè quindi atti che urtano "il sentimento" per gli animali, ma ha contemporaneamente sancito l'impunità penale per tutti i maltrattamenti considerati economicamente o socialmente rilevanti (palii, circhi, caccia, allevamenti, trasporti ecc.) cioè quei maltrattamenti che avvengono in attività previste da "leggi speciali", leggi che potranno fiorire in futuro per mettere al riparo dalla legge ogni nuovo interesse economico di sfruttamento degli animali.

Riportiamo a riprova la dichiarazione di voto del Senatore Boco, capogruppo dei Verdi alla Camera

Il Senatore BOCO (Verdi-U), (...) non può non rilevare come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento costituiscano un inaccettabile passo indietro nella tutela che vanifica lo sforzo e l'attenzione fin qui riservata sull'iniziativa dalla sua parte politica. Evidenzia poi come siano di gran lunga prevalenti gli animali che verranno esclusi dalla tutela assicurata alla nuova legge rispetto a quelli che ne trarranno beneficio e come ciò appaia inaccettabile e giustifichi una valutazione decisamente negativa dell'articolato. Si sofferma quindi su alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per sottolineare, riferendosi in particolare all'articolo 5, la scarsa attenzione al tema dimostrata dall'altro ramo del Parlamento con la modifica introdotta in ordine alla problematica delle attività formative, che invece sono importantissime per favorire quella sensibilizzazione al tema che, oltre ad esprimere una dato
di civiltà, contribuisce alla prevenzione degli illeciti più gravi. Quanto poi alla deroga per le manifestazioni storico culturali introdotta con l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, richiama l'attenzione sui rischi che la scelta operata potrebbe determinare in quanto il rinvio, peraltro non supportato di criteri puntuali, ad un provvedimento dell'autorità regionale non esclude che in futuro possano essere autorizzate dalla stessa manifestazioni che, pur rispondendo a tradizioni storico culturali del passato, vedano gli animali sottoposti a gravi sofferenze e maltrattamenti nell'ambito delle stesse.

Il Senatore Boco conclude il suo intervento osservando infine che, poiché gli aspetti positivi che sono
ancora presenti nell'articolato all'attenzione della Commissione non sono sufficienti a superare le indubbie e forti criticità dello stesso, il suo Gruppo non potrà che votare contro l'approvazione del disegno di legge in titolo.
L'Italia è stata oggetto recentemente di una condanna da parte della UE per non aver recepito la Direttiva Europea sulla salvaguardia degli animali negli zoo, ed anche per le ripetute violazioni delle direttive sulla tutela della fauna e in particolare degli uccelli.
Ma non basta, ci sono numerose proposte di legge volte ad aumentare il periodo di caccia e le specie cacciabili, tali proposte, alla luce di quanto detto poc’anzi, avranno maggiori possibilità di poter essere approvate proprio grazie al testo licenziato ieri dalla II^ Commissione Giustizia del Senato.
Recentemente è stata abolita da una sentenza della Corte Costituzionale, su richiesta del Ministro della Salute Sirchia, la Legge Regionale contro la vivisezione dell'Emilia Romagna, era solo il primo passo, prontamente bloccato dal Governo, verso la fine di una pratica antiscientifica e crudele verso gli animali.
Non possiamo quindi che prendere atto della scarsa volontà delle Istituzioni italiane di porre rimedio ad una grave lacuna legislativa del nostro Paese in materia di tutela dei diritti degli animali.

Per questi motivi oltre 60 associazioni e gruppi animalisti e ambientalisti (fra cui LIPU, Lega Difesa del Cane) si sono schierati contro l'approvazione di questa legge che toglie letteralmente ogni tutela penale a tutti gli animali non d'affezione e riduce per questi le garanzie contro i maltrattamenti dovuti a detenzioni incompatibili con la loro natura.

Chiediamo quindi di dare adeguato spazio anche alle nostre critiche fondate e documentate, affinché i cittadini conoscano i pesanti limiti di una legge presentata incredibilmente come di ampia tutela per gli animali.

Le associazioni comunque non resteranno con le mani in mano e - tramite il Senatore Natale Ripamonti dei Verdi - presenteranno al più presto un disegno di legge per modificare l'attuale normativa.



Focus:
il dibattito sulla nuova legge è molto vivace ed animato, suggeriamo a tutti coloro che sono interessati di spendere qualche minuto per leggere il testo pubblicato dal Senato contenente le ultime tre versioni della Legge in questione. Il testo proposto comprende tre colonne in cui è chiaramente evidenziato il notevole peggioramento del testo avvenuto durante l'iter parlamentare. Il documento in questione è il seguente: confronto Legge (pdf) la parte del documento interessante è consultabile a partire da pagina 12. Tale documento proviene dal sito della Camera: http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0056070.pdf

Facciamo presente che il testo di legge approvato è quello della COLONNA DI DESTRA

Segnaliamo alcuni semplici esempi:

1) TITOLO DELLA LEGGE: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"

2) "ART. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
"

Questi sono solo due piccoli esempi di ciò che in realtà la Legge approvata comporta per i milioni di animali che non sono considerati animali da compagnia (cani e gatti).


Da "Il Tempo"
18 Luglio 2004

Il Penalista Gianluca Arrighi punta l’indice contro la legge appena approvata. Pene troppo lievi per i colpevoli

“Chi maltratta gli animali non va in carcere”

Il nostro ordinamento continua a considerare più grave anche il furto di un motorino

di AUGUSTO PARBONI

“UCCIDERE un animale è meno grave che rubare un ciclomotore.. Fa discutere la nuova legge sul maltrattamenti di animali all'interno dei palazzi di Giustizia del Belpaese, tanto da far scendere in campo esperti del diritto penale e soprattutto amanti degli animali.

In appena sei mesi, secondo i dati forniti dall'Ente nazionale protezione animali, sono stati 30 mila i cani e gatti uccisi barbaramente, dati sconvolgenti che hanno convinto il penalista romano no Glanluca Arrighi a puntare il dito contro la normativa appena approvata.

Avvocato, cosa è cambiato con questa nuova legge?
"La riforma approvata non assicurerà alla giustizia gli autori di questi terribili reati, non sconteranno in carcere la pena a loro inflitta."

Par quale motivo?
”Le pene previste dalla riforma consistono, nell'ipotesi più grave di maltrattamento, come l'uccisione dell'animale, nella reclusione fino a diciotto mesi e nella multa fino a 15mila Euro.”

E quindi l'arresto dei delinquenti che commettono azioni così brutali quando può avvenire?
"Un trattamento sanzionatorio così lieve, in virtù di quanto disposto dal codice di procedura penale, non consente neanche di operare l'arresto in flagranza o il fermo di indiziato di delitto. Por operare infatti l’arresto è necessario che il reato doloso sia punibile con tre almeno anni di reclusione mentre gli anni di reclusione devono essere almeno due affinché possa essere operato il fermo”

Crede quindi che sia necessario modificare la legge?
“Certamente, se non verrà cambiata la riforma agli autori del reato di maltrattamento di animali non potranno neanche essere applicate misure cautelari personali come la custodia in carcere, gli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”

Avvocato Arrighi, un esempio di reato conside­rato dal codice penale in maniera più pesante ri­spetto all'assassinio di un gatto o un cane?

“Incredibilmente il no­stro ordinamento conti­nua a considerare molto più grave il furto di un motorino, reato per il qua­le gli articoli 624 e 625 del codice penale prevedono la pena della reclusione da uno a sei an­ni di carce­re, piuttosto che il maltrattamento e l'uccisione di un animale indifeso.”

La legge dunque non è un passo avanti contro chi ferisce o uccide gli animali?
“Sicuramente si è fatto un piccolo passo avanti e le pene sono state inasprite, ma tecnicamente questa "blanda" riforma, tra riti alternativi, conversione di pene detentive in pene pecuniarie, benefici di legge e misure alternative alla detenzione in carcere ritengo che, ahimè, nessun condannato per il reato di maltrattamento degli animali, pur se pregiudicato, metterà piede in un istituto penitenziario”


Da Virgilio:

Pro e contro: Una legge sbagliata
Il comunicato stampa congiunto delle associazioni contrarie al provvedimento. Oltrelaspecie.org


http://salvadanaio.economia.virgilio.it/itinerari/i052_animali.html


LE CONSEGUENZE DI UNA LEGGE SBAGLIATA

Il Tirreno - 7 settembre 2004

La lettera - Le zone di addestramento sono un'inutile crudelta' verso gli animali "quei poveri cuccioli fatti dilaniare"

Totò disse in un film la celebre battuta: "piu' conosco gli uomini, piu' amo le bestie!", e come dargli torto di fronte ai comportamenti umani? Questo e' solo un episodio, ma vorrei condividere con gli altri lettori de "il Tirreno" la mia tristezza.
Nei giorni scorsi scopro un allevamento, vicino a Livorno, di cani da cinghiale e inorridita mi documento sulla pratica di introdurre nei recinti dei cani da addestrare numerosi cuccioli di cinghiale "vivi" per esercitare appunto questi cani.
Questi cuccioli fino alla fine atroce soccombono in mezzo ai cani eccitati dagli allevatori, morsicati e dilaniati.
Successivamente mi decido di segnalare alla Polizia Provinciale questa pratica orribile ricordando che la nuova legge sui maltrattamenti animali cita "che chiunque per crudelta' cagione dolore ad un animale rischia la reclusione ... ecc.", ma scopro con ripugnanza che la nuova legge non si puo' applicare perche' diverse sono le disposizioni in materia di caccia, pesca, allevamenti e laboratori di ricerca con i loro reparti di vivisezione!
Allora mi chiedo se quei cuccioli di cinghiale e' giusto che facciano una fine cosi' tragica perche' una legge che li possa proteggere non c'e' ancora e mi auguro che molti cittadini sentano come me l'aspetto negativo della faccenda.

Cristina Fabbrini


08/08/04
Corriere della Sera Roma

Coniglio sgozzato davanti ai bagnanti Caos in spiaggia
«Sono musulmano, dovevo farlo». Arrestato

Larbi dice che Allah è grande e che la sua fede è grande. Dice che tutto quello che fa, lo fa in nome di Dio. Anche martedì scorso - giura - ha solo obbedito alle regole. Lui è un giovane marocchino di Casablanca, ha 28 anni, è musulmano «da cinque mesi», la sua casa è un'Opel Tigra di colore grigio parcheggiata vicino al rimessaggio di barche. Stabilimento Lido Acquarius, zona Villaggio Tognazzi, Torvajanica. Martedì scorso il ragazzo ha comprato un coniglio bianco. Vivo. «L'ho pagato 15 euro da un vecchietto qua vicino che vende pure i polli e le galline», racconta nel suo italiano stentato.
Larbi voleva mangiarselo, quel coniglio. «Avevo voglia di carne», conferma.
Così, tenendo il coniglio per le orecchie e passando con naturalezza in mezzo agli ombrelloni, davanti a una platea stupefatta di bagnanti, è arrivato fino alla prima cabina dello stabilimento Acquarius col serio intento di sgozzare l'animale. Erano più o meno le 14.30.
«Dovevo farlo - racconta il ragazzo, tornato in libertà dopo tre notti passate in cella - Dovevo tagliargli la testa e far uscire tutto il sangue, non potevo mangiare il coniglio senza averlo prima purificato. Io non posso mangiare la carne delle vostre macellerie nè conosco un macellaio musulmano in grado di aiutarmi...».
Ha preso dunque il coniglio vivo, l'ha poggiato su un tavolino e l'ha sgozzato con un coltellaccio. In quel momento, però, vicino alla cabina c'erano tre bambini terrorizzati. E anche dal balcone di una palazzina del Villaggio Tognazzi, qualcuno ha seguito la scena. «I bambini pensavano che si trattasse di un gatto - dice Larbi - E in effetti, con le orecchie abbassate, il coniglio pareva un micio anche a me...». Il sangue schizzava via dappertutto. Una scena da mattatoio. Una barbarie in fondo molto comune, in una società carnivora come la nostra.
Non pago della sua bravata, però, il marocchino poi si è diretto nella cucina del ristorante dello stabilimento Acquarius, minacciando anche il cuoco Michele. «Adesso me lo cucini - gli ha detto - se no taglio la testa pure a te». Ora lui giura che l'ha detto per scherzo. Adesso che la brutta storia è finita, la gente di Torvajanica lo difende. Il bagnino Gino assicura che Larbi è sì un po' burbero di carattere, però tutto sommato è un bravocristo: «Fa la guardia alle barche di notte, si guadagna da vivere così...».
Ma martedì, quando tutto è successo, i bambini inorriditi hanno avvisato i genitori, i genitori hanno chiamato i carabinieri e i carabinieri di
Torvajanica hanno portato Larbi in caserma. «A quel punto ho davvero sbagliato - riconosce il marocchino - perchè ho reagito e ho aggredito uno di loro, ho fatto anche il gesto di buttarmi sulla sua pistola». Così c'è stata una colluttazione (lui ha avuto tre punti di sutura alla testa) e sono scattati gli arresti per «resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per porto di arma bianca di genere proibito».
L'animale, alla fine, se l'è mangiato un suo amico. Il cuoco Michele l'ha cucinato, ma Larbi ha dovuto cenare in caserma, ospite dei militari. Il processo, per direttissima, si è concluso ieri con la condanna a 8 mesi di reclusione e il patteggiamento. La nuova legge sul maltrattamento degli animali non è stata applicata. Un coniglio per fame, dunque, si può sgozzare tranquillamente davanti a tutti.

Fabrizio Caccia


DIBATTITO tenutosi su Radio24 il 16 agosto 2004 nella trasmissione Nove in punto
Partecipanti: Santoloci-Celli-Caporale-Tardio (ENPA)

http://www.radio24.ilsole24ore.com/nove_in_punto/nip_160804.htm


IL TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE 189/04 IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2004:

http://www.senato.it/parlam/leggi/04189l.htm

Versione integrale:

Art. 1
(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
TITOLO IX-BIS. DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno".

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.
(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



STORICO - DOCUMENTAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE CONTRO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINO AL LUGLIO 2004 (approvazione definitiva della Legge):


Pubblichiamo di seguito il contenuto della e-mail del Sen. Bucciero in data 02/07/2003:

Oggetto: Approvazione del ddl 1930

Carissimi,
con grande soddisfazione Vi comunico che nel pomeriggio di ieri la commissione giustizia ha approvato la tanto agognata legge, chiedendo pure che non venga rimessa all'assemblea ma definitivamente emanata dalla commissione stessa, onde ridurre i tempi e far sì che abbia immediata efficacia prima di agosto.
Di seguito Vi allego alcuni comunicati stampa che riassumono i contenuti del testo approvato, riservandomi di inviarVi la versione ufficiale non appena verrà pubblicata.

Cari saluti.
sen. Bucciero

SENATO: GIRO DI VITE COMMISSIONE SU MALTRATTAMENTI ANIMALI
CARCERE ANCHE PER CHI ABBANDONA FIDO IN STRADA

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Via libera della commissione Giustizia del Senato alla legge sulla tutela degli animali. Il provvedimento, che va ora all' esame dell' aula, punisce
l'uccisione, i maltrattamenti, gli spettacoli con sevizie, i combattimenti e l'abbandono degli animali.
Soddisfazione per l'approvazione della legge in commissione e' stata espressa dal presidente Antonino Caruso (An) e dal suo compagno di partito Ettore Bucciero: ''E' un buon testo, pragmatico e di facile applicazione''.
Tra le novita' previste dalla legge, la reclusione da tre a 18 mesi per chi provoca la morte per crudelta' o senza necessita' di un animale. Per i maltrattamenti si viene puniti con la reclusione tra mesi a un anno e una multa fino a 15 mila euro. Pene aumentate da un terzo alla meta' se ci sono di mezzo scommesse clandestine. I combattimenti tra animali vengono puniti con il carcere da uno a tre anni e una multa da 50 mila a 160 mila euro. Per l'abbandono di animali domestici e' previsto
l'arresto fino ad un anno e un'ammenda da mille a 10 mila euro.
(ANSA).

FIDO ABBANDONATO: IL PADRONE RISCHIA DI FINIRE DIETRO LE SBARRE
(AGI) - Roma, 1 lug. - Con l'arrivo dell'estate molti cani rischiano di essere abbandonati dai padroni che vanno in vacanza. Ma abbandonare Fido puo' costare il carcere. Infatti questa sera la commissione Giustizia del Senato ha approvato il
disegno di legge per la tutela degli animali. Il provvedimento prevede che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' viene punito con l'arresto fino ad un anno o con una ammenda da 1.000 a 10 mila euro. (AGI)



La notizia rappresentava per gli animalisti una vera e propria svolta storica nel rapporto tra umani ed animali non umani, dato che il DDL per la prima volta riconosceva agli animali un vero e proprio status giuridico in quanto esseri senzienti. L'illusione è durata poco...

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LISTA DEGLI ADERENTI AL COMUNICATO


Giugno/luglio 2004 - Protesta telematica

FERMIAMO UNA LEGGE DISASTROSA!

APPELLO URGENTE

Martedì 29 Giugno 2004 la 2^ Commissione Giustizia al Senato si riunirà in sede deliberante per discutere della modifica dell'art. 727 c.p.

Il disegno di legge contro i maltrattamenti agli animali è giunto alla Commissione Giustizia del Senato; il passaggio alla Camera lo ha talmente peggiorato da confermare la piena opposizione dei Verdi all'approvazione di questo testo, già da tempo contestato dalla gran parte del mondo animalista.
In particolare esso:

- LIMITA l'applicazione delle norme per i reati più gravi, nella pratica, ai soli animali da affezione, escludendo esplicitamente ogni applicazione delle sanzioni previste in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (leggasi vivisezione), attività circense, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali; questo permetterà in future di aprire deroghe sempre più larghe, a mano a mano che verranno emanate "leggi speciali" ad hoc per questo o quel gruppo di pressione economico.

- UN'UNICA NORMA ancora applicabile a tutti gli animali: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista già nel vecchio articolo 727, che ora però deve essere ANCHE produttiva di gravi sofferenze, vera e propria prova diabolica, CHE LA RENDERA' INAPPLICABILE nella gran parte dei casi (in questo caso, inoltre, non sono più previste né aggravanti, né la confisca degli animali come nel vecchio articolo 727 del codice penale).

- PERMETTE di autorizzare feste e manifestazioni che utilizzano animali vivi anche se queste comportano strazio o sevizie agli animali, poiché su richiesta delle regioni tali manifestazioni potranno essere escluse dalla nuova normativa per la loro importanza "storico-culturale" (in questo modo potrebbero essere legalizzate feste come la crudele corsa dei buoi di Chieuti, palii, etc.);

- LIMITA nella pratica le possibilità di intervento delle guardie zoofile delle associazioni ai soli maltrattamenti di cani e gatti;

Per questo - una volta bocciati gli emendamenti - i Verdi alla Camera hanno votato contro il progetto di legge dichiarando fra l'altro che: "Gli elementi negativi di questo testo sopravanzano decisamente quelli positivi, una resa agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali. Infatti il testo attuale porta ad un sostanziale peggioramento della normativa per la maggior parte degli animali, con la conseguente riduzione della loro tutela, e ad una drastica riduzione delle possibilità di intervento da parte della vigilanza volontaria operata dalle associazioni".

NON LASCIAMO SOLO IL SENATORE VERDE ZANCAN in Commissione Giustizia A CHIEDERE CHE VENGA MODIFICATO IL DISEGNO DI LEGGE: facciamo sapere a tutti i Senatori che siamo in molti a contestare questa legge.


E' FONDAMENTALE l'invio da parte vostra di moltissime mail, perché solo cosi' i Commissari si renderanno conto che la legge e' molto negativa e contemporaneamente il Vicepresidente Cento avrà più forza per sostenere i nostri emendamenti.

Blocco email copia-incolla

A: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]


CC: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]; [email protected]

Testo proposto:

Egregi Senatori,

il testo contro i maltrattamenti agli animali che state esaminando è stato peggiorato enormemente alla Camera; è stato contestato dalla grande maggioranza delle associazioni e dei gruppi animalisti in tutta Italia (comprese recentemente LIPU, Lega Nazionale Difesa del Cane e Animalisti Italiani) ed è stato fortemente contestato anche dai Componenti Verdi della Commissione Giustizia alla Camera.

Ha dichiarato la LIPU «Si approvino modifiche sostanziali per migliorare la legge sul maltrattamento degli animali. L'attuale formulazione non ci soddisfa, perché priva soprattutto gli animali selvatici delle tutele offerte dall'articolo 727 del Codice penale e che senza di esse rischiano un pericoloso vuoto normativo e sanzionatorio».

Chiediamo quindi che la Vostra Commissione riapra le audizioni anche per le associazioni contrarie al testo prima di discutere la legge, riveda il testo e non decida in sede legislativa, ma permetta la discussione in aula, al fine di giungere a una normativa che - come minimo - non sia peggiorativa in nessun punto rispetto a quella attualmente vigente.
Distinti saluti.


firma e città



SVILUPPI:

ANIMALI: MORELLI (VERDI), TORNARE A BOZZA CAMERA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - ''Tornare alla bozza elaborata dalla Camera''. E' quanto chiede la responsabile nazionale del gruppo

Diritti animali dei Verdi, Cristina Morelli, alla vigilia della manifestazione romana contro la nuova bozza della legge sul maltrattamento degli animali.
''Il nuovo testo - sostiene Morelli - e' per molti versi

peggiorativo rispetto alla vecchia 727. Se da una parte si cercano delle contromisure alla piaga dei combattimenti clandestini tra animali, dall'altra si aggravano le carenze per quello che riguarda i maltrattamenti piu' comuni e frequenti. Luana Zanella - continua Morelli - parlamentare dei Verdi, ha portato avanti una battaglia serrata alla Camera, riuscendo a strappare un testo che davvero avrebbe segnato una svolta.
Purtroppo - prosegue - la bozza e' stata stravolta una volta giunta in Senato. E cosi' e' stato partorito un testo in cui l'animale continua ad essere inquadrato come una cosa''. Oggi, conclude la responsabile del gruppo Diritti animali dei Verdi, ''siamo ad un punto cruciale in cui per il bene effettivo degli animali e' necessario che le associazioni trovino un accordo disinteressato e discutano seriamente la normativa''.(ANSA).

KSG 02-APR-04 18:33 NNNN

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COMUNICATO STAMPA 8 APRILE:
Nuova legge sul maltrattamento agli animali: l’Italia torna indietro di venti anni, o forse di sessanta.

Il Parlamento italiano ha deciso di accelerare l’iter per l’approvazione della riforma normativa al maltrattamento agli animali, ma il testo che si sta prospettando non può far gridare vittoria a nessuno. Dello spirito originario del testo presentato alla Camera non rimane più nulla.
Se è vero che una legge è frutto della mediazione politica ed è comunque lo specchio della cultura di un popolo, mi vergogno di essere italiano. La giurisprudenza negli ultimi anni sembrava sempre più far nascere il concetto degli animali come soggetto di diritto e non come semplice oggetto. Ora tutto sta per essere azzerato, e la maggior parte degli animali sta per essere esclusa da qualsiasi forma di tutela dalle sofferenze.
Il testo in esame alle commissioni esclude per esempio dai reati di maltrattamento tutta l’attività di caccia. Chi come me - per motivi di lavoro - ha visto migliaia di uccelli da richiamo detenuti al buio, sommersi dallo sterco, costretti in minuscole gabbiette, con le ali ed il becco sanguinanti, ridotti allo spettro di un essere vivente, non può che rabbrividire. Mette la testa nella sabbia chi nel mondo ambientalista ed animalista sta gridando vittoria. Cani e gatti nella nuova formulazione della legge mantengono apparentemente una tutela: ma in realtà l’aver aggiunto furbescamente una postilla, quella di sanzionare chi detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura solo se “ provochino gravi sofferenze” renderà la violazione sostanzialmente inapplicabile e assolutamente discrezionale. Peggio andrà agli animali oggetto di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica (leggasi vivisezione), attività circense, giardini zoologici, esclusi esplicitamente dall’applicazione. Ma quale cultura è quella che differenzia i diritti a seconda della specie e della razza? Quale cultura è quella che crea, accetta o sostiene che una parte minoritaria della comunità, per motivi puramente ludico - ricreativi quali la caccia, possa straziare un uccello da richiamo? Certo, nel periodo fascista la caccia era considerata attività prioritaria perché preparava l’uomo ad uccidere in guerra. Siamo ritornati davvero a quel punto della storia?

Maurizio Rozza
Responsabile delle politiche ambientali dei Verdi del Friuli-Venezia Giulia
Candidato alle elezioni 2004 per il rinnovo del Parlamento Europeo

Per adesione:
Margherita Hack

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IL TESTO PASSA ALLA CAMERA, LA LEGGE CHE CAUSERA' DANNI A MILIONI DI ANIMALI E' PROSSIMA ALL'APPROVAZIONE

Il testo PASSA alla Camera in data 21 aprile 2004.
Gli emendamenti presentati IN COMMISSIONE dal gruppi di 57 tra associazioni e gruppi animalisti e protezionisti tramite i Verdi sono RESPINTI. Durante la votazione finale i Verdi votano CONTRO il testo (che non recepisce praticamente nessuna delle richieste avanzate dal mondo animalista e protezionista) nel tentativo di bloccare l'iter di una legge profondamente sbagliata. Il testo però viene approvato.

Di seguito un comunicato stampa dei Verdi e di alcune associazioni facenti parte del gruppo dei 57
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Maltrattamenti animali. Verdi: ecco perché abbiamo votato no alla Legge

La proposta di legge licenziata ieri sera dalla Camera contro i maltrattamenti animali "ha peggiorato quella esistente, l'articolo 727 del Codice Penale la cui interpretazione estensiva ha permesso di perseguire in modo efficace gli illeciti".

Sono i Verdi a condannare senza appello la Pdl che ieri in Commissione giustizia ha avuto il voto favorevole di tutti i gruppi politici tranne, appunto, quello del sole che ride. Cui la legge proprio non piace, a partire dal titolo, che cita non la tutela degli animali dai maltrattamenti, ma la protezione del "sentimento umano offeso dai maltrattamenti", spiegano in una conferenza stampa i deputati Paolo Cento e Luana Zanella. Poi- affermano - dalla tutela sono esclusi i circhi, gli zoo, la caccia, gli allevamenti, la vivisezione, le pellicce: "a godere di una qualche tutela- spiegano Cento e Zanella- saranno solo cani e gatti e neppure quelli in maniera efficace". "Sono esclusi dall'ambito di legge tutti i luoghi dove gli animali si trovano", rincara la dose Zanella, lasciando cosiì "solo le case" come luoghi di salvaguardia. E non è vero neanche che questa sia una legge efficace almeno contro i combattimenti clandestini: "le sanzioni- spiega Cento- sono al di sotto delle necessità, soprattutto in considerazione che si tratta di attività organizzate nell'ambito delle ecomafie e del narcotraffico".

Gli animali "non vengono riconosciuti come soggetto con diritti, ma la loro tutela viene affidata solo alla possibilità che i maltrattamenti loro inflitti colpiscano la sensibilità degli esseri umani", mentre lo stesso articolo che parla di punizioni per chi detiene animali in condizioni incompatibili è reso inapplicabile dalla definizione di "gravi sofferenze", "difficilmente dimostrabili" in sede legislativa. Le guardie venatorie volontarie, inoltre, non avrebbero più la potestà di intervenire ad esempio per salvare i richiami vivi dei cacciatori, i piccoli uccelli che vengono accecati per farli cantare meglio: potrebbero- riportano i Verdi- intervenire in difesa dei soli animali d'affezione, cani e gatti e poco più.

Addirittura- spiega la deputata Zanella- nel nuovo testo ("peggiorato nei successivi passaggi al Senato e alla Camera") la legge permetterebbe non solo di continuare a celebrare le feste tradizionali che implicano l'uso di animali "se c'e' l'approvazione della Regione, ma anche di ripristinare quelle manifestazioni che si sono perse o sono state modificate nel corso degli anni, grazie al cambiamento di sensibilità dell'opinione pubblica". Al Senato "spetta di cercare una mediazione al rialzo sulla legge contro i maltrattamenti agli animali", chiede la deputata del sole che ride Luana Zanella. Mentre Paolo Cento, lancia "una campagna di disobbedienza civile contro la vivisezione, la caccia, gli allevamenti intensivi e gli altri maltrattamenti cui sono sottoposti gli animali. Dobbiamo costruire un nuovo senso comune e una nuova legalita'", conclude. (Dire)

(23 aprile 2004)

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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI ALCUNE ASSOCIAZIONI FACENTI PARTE DEL GRUPPO DELLE 61 UNITAMENTE AD ANIMALISTI ITALIANI E LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (pdf)


E' nato il sito:

www.noallanuova727.tk

da dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e le azioni delle 60
associazioni e gruppi animalisti contrari alla legge specista che rischia di
essere approvata dal nostro Parlamento in sostituzione all'attuale art. 727 contro il maltrattamento di animali.

Nei prossimi giorni saranno attivate alcune iniziative a cui preghiamo tutti
di partecipare attivamente.

Per suggerimenti adesioni o altro potete contattare l'email:
[email protected]




Da questa notizia ne è passato di tempo e lungo l'iter parlamentare per la modifica della Legge contro il maltrattamento degli animali, l'impianto della legge stessa è stato completamente stravolto come testimonia una tabella comparativa a cura della LAV che si può consultare di seguito:

IL TESTO ORIGINARIO DEL DDL 1930 (rtf)

TABELLA COMPARATIVA SULLE MODIFICHE AVVENUTE SUL TESTO ORIGINALE DEL DISEGNO DI LEGGE (pdf) - fonte: LAV

Bozza in discussione (Bozza provvisioria del testo approvato)

Pareri delle Commissioni Permamenti sul documento (gennaio 2004)


Onde evitare che venga approvata una nuova legge di fatto molto peggiore della vecchia, Oltre la specie aderisce al gruppo di associazioni animaliste nell'emanare un comunicato stampa atto a chiarire che le associazioni ed i gruppi partecipanti prendono le distanze da ciò che si sta compiendo a danno degli animali non umani.

COMUNICATO STAMPA (formato .doc)
COMUNICATO STAMPA (formato .pdf)


Scaricate, stampate e diffondete il volantino informativo sui peggioramenti che causerebbe la modifica della legge 727:

DOWNLOAD VOLANTINO (pdf)


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ALCUNI ESEMPI PRATICI

tratto da un comunicato di Andrea Zanoni - LAC Veneto

(...)
ALCUNI CASI DI IMMUNITA’ PER IL REATO DI MALTRATTAMENTO ANIMALI
Voglio fare alcuni esempi pratici, che chiamerò casi, che rendono l'idea di quello che accade oggi e accadrà dopo l’approvazione del nuovo 727 c.p. per determinati animali

CASO UNO
Un Pettirosso è imprigionato in un archetto con entrambi le zampe spezzate.

OGGI: il colpevole è punito per il reato di uso di mezzi vietati (art.30
lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole sarà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge
speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una misera ammenda.

CASO DUE
Una Volpe imprigionata in un laccio si stacca una zampa a morsi pur di liberarsi.

OGGI: il colpevole è punito per il reato di uso di mezzi vietati (art.30
lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole sarà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (legge
speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una misera ammenda.

CASO TRE
Un Allodola da richiamo è detenuta in una gabbia angusta dove non può
nemmeno aprire le ali.

OGGI: il colpevole è punito per il reato di maltrattamento animali (detenzione incompatibile con la natura dell’animale).
DOMANI: il colpevole non sarà più punibile addirittura per due motivi: 1) il nuovo art.727 prevede che la detenzione incompatibile dell’animale produca anche gravi
sofferenze, che allo stato sono impossibili da accertare, 2) Le leggi regionali speciali sulla caccia consentono la detenzione dei richiami vivi anche in gabbie anguste (leggi speciali).

CASO QUATTRO
Un decina di cani randagi senza padroni vengono uccisi con i bocconi avvelenati in una zona di ripopolamento e cattura.

OGGI: il colpevole viene punito per l'uso di mezzi vietati (art.30 lett.h L.157/92) e per il reato di maltrattamento animali (art.727 c.p.).
DOMANI: il colpevole verrà punito per il solo reato di uso di mezzi vietati (cf. legge speciale sulla caccia L.157/92) che prevede una misera ammenda.

CASO CINQUE
Un passero viene utilizzato da un cacciatore come zimbello legato per la coda e strattonato.

OGGI: il colpevole viene punito per il reato di maltrattamento di animali.
DOMANI: il colpevole non sarà più punibile perché le leggi regionali speciali sulla caccia consentono l’uso degli zimbelli vivi.

CASO SEI
Un gatto randagio viene sbranato vivo da alcuni segugi utilizzati da un cacciatore.

OGGI: il colpevole viene punito per il reato di maltrattamento di animali.
DOMANI: il colpevole non sarà più punibile perché le leggi speciali sulla caccia consentono l’uso dei cani da caccia.
(...)


Approfondimenti:
Modifica art 727 codice penale - Notiziario Animalista

Come cambiano le norme per la tutela degli animali - Reteambiente