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STATUTO OLTRE LA SPECIE


Art.1 - Costituzione
È costituita l'Associazione denominata OLTRE LA SPECIE.
L'Associazione ha domicilio fiscale a Cambiago (MI). I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici: la sua durata è illimitata.
Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali. L'associazione ha come simbolo una rana rossa in campo bianco:

Logo O.L.S.

Art.2 - Scopi e finalità
  1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promuovere il diffondersi della cultura dei diritti degli esseri viventi, umani e non umani; in particolare, l'oggetto dell'associazione è dato dalle seguenti attività:
    1. Sviluppare e diffondere il principio dell'antispecismo come prosecuzione dell'antirazzismo e dell'antisessismo, al fine di allargare la sfera dei Diritti agli animali non umani. È, infatti, convincimento di quest'associazione, che è portatore di diritti qualunque essere vivente capace di provare piacere/dolore, e che non costituisce argomento di rilevanza etica e giuridica per l'acquisizione dei diritti fondamentali alla vita, alla protezione della libertà individuale ed al non essere sottoposto a tortura, l'appartenenza ad una determinata specie, così come non lo sono il colore della pelle ed il sesso;
    2. organizzare conferenze o dibattiti o mostre fotografiche o visione di filmati sui temi dei diritti degli animali, umani e non umani, sulle violazioni di tali diritti, su tutto ciò che reca offesa, sia essa fisica che psicologica che morale alla dignità che deve essere garantita ad ogni essere vivente;
    3. esercitare attività di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia animale e rapporto uomo-animale, specialmente in ambienti fortemente antropizzati;
    4. allargare l'area dei diritti anche agli animali non umani;
    5. verrà dato grande rilievo alla tutela degli animali. Si opererà pertanto anche per la valorizzazione all'interno della società dei loro diritti, al fine di creare una coscienza ecoanimalista e biocentrista, che veda quindi il rispetto della natura come elemento centrale di una civiltà realmente progredita;
    6. si dovrà sempre rispettare nello svolgimento dell'attività sociale il principio di solidarietà globale verso coloro che soffrono o si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dalla razza o dalla specie a cui appartengano;
    7. per questo s'intende aderire alla concezione di "persona" da adottarsi per gli individui delle specie non umane, figura da introdursi anche nell'ordinamento giuridico. Si auspica l'estensione di detto principio all'interno delle organizzazioni di difesa dei diritti degli animali, umani e non umani, al fine di colmare la distanza spesso esistente fra coloro che si occupano della natura ed in particolare delle persone non umane e coloro che si adoperano per le persone umane.
Art. 3 - Aderenti all'associazione
  1. Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'organizzazione s'impegnino per la loro realizzazione, abbiano versato la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e che dichiarano di accettare lo Statuto. I soci pertanto devono:
    1. condividere l'oggetto sociale; (sono cause di impedimento all'assunzione della qualifica di Socio l'esercizio di attività professionali o di svago contrastanti con il principio del rispetto della nonviolenza, della vita e dei diritti dei più deboli (umani e non umani). Sull'esistenza dei requisiti e degli impedimenti decide il Consiglio Direttivo.
    2. partecipare allo sviluppo delle attività dell'Associazione mediante il pagamento della quota sociale e dei contributi fissati dall'Assemblea dei soci per il sostegno delle attività.
  2. Il numero dei soci è illimitato.
Art.4 - Criteri d'ammissione e di esclusione degli aderenti
  1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, maggiore d'età, il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione, fruire di tutti servizi dell'Associazione. Il vincolo sociale è da considerarsi sempre a tempo indeterminato; esso può sciogliersi solo attraverso dimissioni, esclusione o decadenza. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.
  2. Il Socio potrà essere escluso qualora sopravvengano le cause di impedimento di cui sopra, nonché qualora vengano svolte dallo stesso attività o mantenuti comportamenti che danneggino l'attività e l'immagine dell'Associazione. L'esclusione deve essere sancita dall'Assemblea dei Soci, alla quale il Socio ha diritto di partecipare per esporre le proprie ragioni. In casi di particolare gravità od urgenza, al fine di non causare maggior pregiudizio all'Associazione, il Presidente può sospendere il Socio; la sospensione dovrà essere discussa nella prima riunione dell'Assemblea dei Soci; essa deciderà se revocarla o procedere con l'esclusione.
  3. Qualora il Socio non versi la quota di iscrizione o non versi per due anni consecutivi i contributi stabiliti nell'Assemblea dei Soci, decade dalla sua qualifica. Qualora non versi la quota per un anno, dovrà regolarizzare la posizione arretrata l'anno successivo; in caso contrario verrà considerato decaduto e successivamente reiscritto.
Art.5 - Diritti e doveri degli iscritti
  1. Tutti i Soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio e per quant'altro di competenza dell'Assemblea dei Soci.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà altresì ammettere quale "socio giovanile", senza diritto di voto, chi, pur non avendo compiuto la maggiore età, faccia domanda di ammissione.
  3. È esclusa la partecipazione temporanea o limitata alla vita associativa. È esclusa altresì la possibilità di essere Socio ad eventuali dipendenti dell'Associazione.
  4. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale.
  5. Il socio si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti dolosi e/o colposi arbitrariamente dallo stesso posti in essere nonché per ogni dichiarazione da quest'ultimo rilasciata a titolo personale, vale a dire ogni iniziativa o dichiarazione che non sia stata concordata da OLTRE LA SPECIE.
    Il socio solleva altresì OLTRE LA SPECIE da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente che lo stesso dovesse subire in dipendenza della partecipazione all'attività di OLTRE LA SPECIE, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta dell'associazione.
    Il socio pertanto dichiara e garantisce di tenere indenne e di manlevare OLTRE LA SPECIE da ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso e/o terzi possano vantare in relazione ai fatti di cui sopra.
Art.6 - Patrimonio e risorse economiche
  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
    1. dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
    2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    3. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
  2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
    1. dalle quote sociali;
    2. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
    3. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse o accessori;
    4. da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
    5. da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
    6. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
  3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, ospitato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
  4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  5. I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.7 - Organi sociali dell'associazione
  1. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.
  2. La carica di Consigliere, Presidente e Revisore è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese vive, adeguatamente documentate.
Art.8 - Assemblea generale dei soci
  1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è formata da tutti i Soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota sociale e dei contributi annuali al momento della convocazione dell'Assemblea stessa; i Soci iscritti successivamente o che regolarizzano la propria posizione successivamente, possono comunque assistere all'Assemblea. Essa è competente su tutti gli argomenti di interesse sociale, ed in particolare:
    1. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
    2. modifiche statutarie;
    3. elezione del Consiglio Direttivo e revoca dello stesso o di singoli Consiglieri;
    4. scioglimento e/o proroga della durata dell'Associazione;
    5. fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
    6. nominare il liquidatore e deliberare in merito alla devoluzione dei beni.
  2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche dalla maggioranza dei Consiglieri o da un decimo dei Soci che ne facciano domanda scritta, specificando l'ordine del giorno. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente dell'Associazione, salvo che la maggioranza dei Soci presenti vi si opponga, eleggendo un altro Presidente.
  3. La convocazione deve essere eseguita mediante invio di convocazione tramite lettera o pubblicazione sul bollettino sociale almeno 30 giorni prima della riunione. Per l'elezione del Consiglio Direttivo il termine sale a 60 giorni. La convocazione deve contenere data, luogo ed ora dell'assemblea nonché l'ordine del giorno. Ogni Socio maggiore di età ha diritto ad un solo voto. È ammessa la partecipazione per delega, purché scritta. È ammessa solo una delega per socio. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; l'Assemblea dei Soci può decidere preventivamente su quali oggetti votare a scrutinio segreto. Verranno in tal caso scelti, mediante votazione per alzata di mano, due scrutatori. Per deliberare su questioni specifiche, per le quali viene richiesto l'assenso o il diniego, è ammessa la votazione a mezzo posta. In tal caso il singolo socio dovrà far pervenire entro il termine stabilito per la seconda convocazione apposito modulo, che preventivamente l'Associazione gli trasmetterà sempre a mezzo posta o posta elettronica, recante l'assenso o il diniego a quanto richiesto.
  4. Le votazioni per il Presidente ed il Consiglio Direttivo saranno sempre a scrutinio segreto.
  5. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
  6. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
  7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa dei Soci, presenti direttamente o per delega, su qualunque argomento all'ordine del giorno, salvo quanto disposto oltre in tema di modifiche statutarie e scioglimento.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da tre, cinque o sette membri, incluso il Presidente.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
  3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.
  4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno la metà dei Consiglieri, per iscritto o verbalmente in caso di urgenza. Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza relativa dei partecipanti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
  5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio potrà proseguire nella sua attività solo se verrà mantenuto il numero minimo statutario di tre componenti; in caso contrario dovrà essere convocata dal Presidente o da un Consigliere l'Assemblea per la reintegrazione al minimo.
  6. Possono essere eletti alla carica di Consigliere i Soci che ne facciano domanda scritta con raccomandata AR o a mano, che pervenga in sede almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, al fine di poter comunicare ai Soci i nominativi dei candidati.
  7. Requisito inderogabile per far parte del Consiglio Direttivo è l'essere comprovatamene vegetariani o meglio vegani.
  8. L'Assemblea esprimerà il suo parere votando fra i diversi gruppi di soci che si presenteranno come candidato Consiglio Direttivo ed avranno in precedenza stabilito al loro interno le qualifiche di Consiglieri e Presidente.
  9. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  10. Le competenze del Consiglio Direttivo sono:
    1. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
    2. sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno interessato;
    3. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
    4. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
    5. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
    6. deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
    7. ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    8. assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
Art.10 - Il Presidente
  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza esterna civile e giudiziaria dell'Associazione; ad esso spettano i poteri di firma dell'Associazione e di contrarre le obbligazioni di cui all'art. 38 del codice civile.
  3. Egli ha facoltà di delegare a membri del Consiglio Direttivo o ad altro socio, in questo caso nominato dall'Assemblea, le sue facoltà.
  4. Egli deve provvedere a porre in essere, direttamente o tramite suoi collaboratori, gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali.
  5. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
  6. Egli è inoltre tenuto a redigere il rendiconto economico finanziario ed a redigere il bilancio.
Art.11 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente
  1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci Aderenti che sarà convocata entro tre mesi.
  2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente più anziano, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
  3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.
Art.12 - Il Collegio dei Revisori
  1. Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, durante le elezioni per il Consiglio Direttivo o qualora esso debba essere eletto per disposizione di legge. Esso è composto di tre membri; l'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
  2. I revisori dei conti partecipano alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del consiglio Direttivo e verificano la regolare tenuta della contabilità, dando inoltre parere sui bilanci.
Art.13

L'Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione e il registro dei volontari.

Art.14

L'Assemblea dei Soci potrà emanare appositi regolamenti per disciplinare le rappresentanze locali dell'Associazione od altri argomenti che si evidenzieranno con lo svolgimento dell'attività sociale.

Art.15 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti all'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Art.16 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'associazione

Il presente Statuto è modificabile con:
  1. deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo per le modifiche necessarie ad adeguare lo statuto alle normative vigenti, per le quali risulta sufficiente la presenza in seconda convocazione di qualunque numero di soci;
  2. la maggioranza dei voti espressi a mezzo posta o posta elettronica, qualora l'Assemblea dei Soci ritenga di avvalersi di questo metodo, così come disposto dal 3° comma dell'art.8 del presente Statuto.
  3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad organizzazioni a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i relativi poteri.
Art.17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento alla legge 266 dell'11 agosto 1991.

Art.18 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente con una copia del presente Statuto.