Oltre La Specie - Logo pigallery.designheaven.com
TORNA ALL'HOMEPAGE
:: chi siamo
:: eventi
:: manifestazioni
:: notizie e comunicati
:: appelli e proteste
  - Caccia alla volpe   inglese e lobby politica   trasversale italiana
  di Paolo Ricci
:: consumo critico
:: cosa puoi fare tu
:: libri e biblioteca
:: link
:: download materiali
:: gadgets
:: contatti - sedi
:: mappa del sito


CACCIA: I MISFATTI DELLA POLITICA


Approfondimenti:
Articolo: Caccia 2003: cronaca di una strage annunciata
Articolo: Gli italiani e la caccia (sondaggio)
Notizia: E' ufficiale-RECORD di abbandoni estivi nel 2003
Articolo: Un esempio della barbarie: Caccia ai cuccioli a Treviso, la campagna LAC
Sito: Un massacro insostenibile (LAV)
Volantino: Il prossimo bersaglio puoi essere tu (LAC) - pdf
Volantino: Il prossimo bersaglio puoi essere tu (LAC) - doc
Documento: il 72% degli italiani nel 2003 è contrario alla caccia - ABACUS - pdf
Articolo: Campagna LAC antibracconaggio
La tremenda vita dei cani dei cinghialai in Maremma
Articolo: Chiusura stagione venatoria 2003: 50 morti tra cacciatori e non
Articolo: L'Unione Europea condanna l'Italia - nuovi orrori
Documento: Dossier LAV sulla stagione venatoria 2003-2004 (LAV) - pdf
Articolo: lo stravolgimento procaccia non passa (marzo 2004)
Articolo: caccia: i misfatti della politica

Di seguito una serie di alcuni esempi di deroghe e di provvedimenti per favorire la lobby della caccia.

Per informazioni aggiornate e novità consultare:

LAV-News sulla Caccia
LAC



EMILIA ROMAGNA - 27 luglio 2004

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CONSIGLIO REGIONALE
VII Legislatura
Deliberazione legislativa n. 141/2004
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO
40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN
COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO
GENERALE DI VARIAZIONE
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2004
Deliberazione legislativa n. 141/2004 2


Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15
(Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE.
Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”), le parole “2002-2003 e
2003-2004” sono sostituite dalle parole “2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002
le parole “Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia (Passer montanus)” sono
sostituite con le parole “Passero (Passer Italiae), Passera Mattugia (Passer
montanus) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto);”.
3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del
2002 sono sostituite dalle seguenti:
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore,
rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci e cinquanta
capi complessivi di passeri e di cinque e cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio venatorio:
dall’1 settembre al 31 gennaio allo storno, dall’1 settembre al 31 dicembre ai
passeri e dall’1 settembre al 31 dicembre alla tortora.".

___________________________

EMILIA ROMAGNA - 16 luglio 2004

Prot.231/2004
Bologna, 16.07.2004

Al Presidente
del Consiglio Regionale
Sede
Progetto di Legge

"Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE per le annate venatorie 2004-2005 e 2005-2006. Attuazione dell'art. 19bis della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio."

RELAZIONE

Con l'introduzione della Legge 3 Ottobre 2002, n.221 "Integrazione alla Legge 11 Febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art.9 della Direttiva 79/409/CEE" si è stabilito che dopo l'art.19 alla Legge 11 Febbraio 1992, n.157 è inserito il seguente art.19-bis.(Esercizio delle deroghe previste dall'art.9 della Direttiva 79/409/CEE).

L'art.1 stabilisce le finalità e si pone, accertata la necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, e verificato che sono inesistenti altre soluzioni soddisfacenti, ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2004-2005 e 2005-2006 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti a talune specie.

L'art.2 del presente Progetto di Legge disciplina specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi del prelievo.

L'art.3 prevede l'uso dei richiami, mentre l'art.4 stabilisce le procedure riguardanti la vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'art.5 indica quando può avvenire la sospensione del prelievo, l'art.6 prevede i Piani di controllo per il Piccione di città e l'art 7 dichiara il presente Progetto di legge urgente.

**************

Art. 1

Finalità

1.In considerazione dell'accertata e perdurante necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2004- 2005 e 2005-2006, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche, e secondo le disposizioni previste dall’art. 19bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

Art. 2

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno (Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae), Tortora dal collare orientale (Streptapelia decaocto) e Passera mattugia (Passer montanus);

b) con i mezzi di cui all'articolo13, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'articolo 36bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria", ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;

d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci e cinquanta capi di tortora dal collare orientale e di dieci e cento capi complessivi di passeri;

e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.

Art.3

Richiami

1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al D.P.C.M. del 21 Marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art.2.

Art. 4

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della presente legge per i competenti organi statali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonchè ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.

Art. 5

Sospensione del prelievo

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.

Art. 6

Piani di controllo

1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'articolo16 della l.r. n. 8 del 1994.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Vittorio Lodi
Marcello Bignami
Enrico Aimi


http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/orgcons/elencons.htm

Riferimento: http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/an/archivio/prot231.html

___________________________

VENETO - 20 luglio 2004

L’INFS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA CON UN DOCUMENTO
INDIRIZZATO ALLA LAC LEGA ABOLIZIONE CACCIA DEL VENETO BOCCIA
PUNTO PER PUNTO LA CACCIA IN DEROGA PREVISTA DAI PROGETTI DI LEGGE
477 e 510.


Treviso, 20 Luglio 2004

LA CACCIA IN DEROGA E LE PICCOLE QUANTITA’ DI UCCELLI ABBATTIBILI
PREVISTE DAL PDL 510*


Documento pdf fonte - LAC Veneto (16 Kb)