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I MISFATTI DELLA POLITICA
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Articolo: Caccia
2003: cronaca di una strage annunciata
Articolo: Gli italiani e la caccia (sondaggio)
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E' ufficiale-RECORD di abbandoni estivi nel 2003
Articolo: Un esempio della barbarie: Caccia
ai cuccioli a Treviso, la campagna LAC
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Un massacro insostenibile (LAV)
Volantino:
Il prossimo bersaglio puoi essere tu (LAC) - pdf
Volantino:
Il prossimo bersaglio puoi essere tu (LAC) - doc
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Articolo: Campagna LAC antibracconaggio
La tremenda vita dei cani dei cinghialai
in Maremma
Articolo: Chiusura stagione venatoria
2003: 50 morti tra cacciatori e non
Articolo: L'Unione Europea condanna
l'Italia - nuovi orrori
Documento:
Dossier LAV sulla stagione venatoria 2003-2004 (LAV) - pdf
Articolo: lo stravolgimento
procaccia non passa (marzo 2004)
Articolo: caccia: i misfatti della
politica
Di seguito una serie di alcuni esempi di
deroghe e di provvedimenti per favorire la lobby della caccia.
Per informazioni aggiornate e novità consultare:
LAV-News
sulla Caccia
LAC
EMILIA ROMAGNA - 27 luglio 2004
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CONSIGLIO REGIONALE
VII Legislatura
Deliberazione legislativa n. 141/2004
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO
40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN
COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO
GENERALE DI VARIAZIONE
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del
27 luglio 2004
Deliberazione legislativa n. 141/2004 2
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio
2002, n. 15
(Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE.
Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per
la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività
venatoria”), le parole “2002-2003 e
2003-2004” sono sostituite dalle parole “2002-2003,
2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 15 del 2002
le parole “Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia (Passer
montanus)” sono
sostituite con le parole “Passero (Passer Italiae), Passera
Mattugia (Passer
montanus) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto);”.
3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 15 del
2002 sono sostituite dalle seguenti:
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore,
rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci
e cinquanta
capi complessivi di passeri e di cinque e cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio
venatorio:
dall’1 settembre al 31 gennaio allo storno, dall’1 settembre
al 31 dicembre ai
passeri e dall’1 settembre al 31 dicembre alla tortora.".
___________________________
EMILIA ROMAGNA - 16 luglio 2004
Prot.231/2004
Bologna, 16.07.2004
Al Presidente
del Consiglio Regionale
Sede
Progetto di Legge
"Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE per le annate venatorie 2004-2005 e 2005-2006. Attuazione
dell'art. 19bis della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, in materia
di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio."
RELAZIONE
Con l'introduzione della Legge 3 Ottobre 2002, n.221 "Integrazione
alla Legge 11 Febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della
fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art.9
della Direttiva 79/409/CEE" si è stabilito che dopo
l'art.19 alla Legge 11 Febbraio 1992, n.157 è inserito il
seguente art.19-bis.(Esercizio delle deroghe previste dall'art.9
della Direttiva 79/409/CEE).
L'art.1 stabilisce le finalità e si pone, accertata la necessità
di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, e verificato
che sono inesistenti altre soluzioni soddisfacenti, ed al fine di
rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente
autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel
corso delle stagioni venatorie 2004-2005 e 2005-2006 il prelievo
in deroga di esemplari appartenenti a talune specie.
L'art.2 del presente Progetto di Legge disciplina specie, mezzi,
metodi, tempi e luoghi del prelievo.
L'art.3 prevede l'uso dei richiami, mentre l'art.4 stabilisce le
procedure riguardanti la vigilanza sull'applicazione della presente
legge, l'art.5 indica quando può avvenire la sospensione
del prelievo, l'art.6 prevede i Piani di controllo per il Piccione
di città e l'art 7 dichiara il presente Progetto di legge
urgente.
**************
Art. 1
Finalità
1.In considerazione dell'accertata e perdurante necessità
di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della
comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine
di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente
autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel
corso delle stagioni venatorie 2004- 2005 e 2005-2006, il prelievo
in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'art.
9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche,
e secondo le disposizioni previste dall’art. 19bis della legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica
e di prelievo venatorio.
Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae), Tortora dal collare
orientale (Streptapelia decaocto) e Passera mattugia (Passer montanus);
b) con i mezzi di cui all'articolo13, comma 1, della legge n. 157
del 1992;
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso
per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria
ai sensi dell'articolo 36bis della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
e per l’esercizio dell’attività venatoria",
ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o
che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore,
rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci
e cinquanta capi di tortora dal collare orientale e di dieci e cento
capi complessivi di passeri;
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari
e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.
Art.3
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna,
e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte
antecedentemente al D.P.C.M. del 21 Marzo 1997, appartenenti alle
specie di cui all'art.2.
Art. 4
Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
esercitata ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. n. 8 del 1994
e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel
tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato
alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le
Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la
trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione
finale di applicazione della presente legge per i competenti organi
statali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonchè
ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.
Art. 5
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può sospendere
il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza
numerica delle specie.
Art. 6
Piani di controllo
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed
al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba
livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui
all'articolo16 della l.r. n. 8 del 1994.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Vittorio Lodi
Marcello Bignami
Enrico Aimi
http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/orgcons/elencons.htm
Riferimento: http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/an/archivio/prot231.html
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VENETO - 20 luglio 2004
L’INFS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA
CON UN DOCUMENTO
INDIRIZZATO ALLA LAC LEGA ABOLIZIONE CACCIA DEL VENETO BOCCIA
PUNTO PER PUNTO LA CACCIA IN DEROGA PREVISTA DAI PROGETTI DI LEGGE
477 e 510.
Treviso, 20 Luglio 2004
LA CACCIA IN DEROGA E LE PICCOLE QUANTITA’ DI UCCELLI
ABBATTIBILI
PREVISTE DAL PDL 510*
Documento
pdf fonte - LAC Veneto (16 Kb)
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